Tfr trasferito all’Inps senza calcolo attuariale

Pubblicato il 17 aprile 2007

Con la riforma previdenziale, il versamento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare o al fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps deve essere rappresentato nel bilancio quale debito a breve termine. Inoltre il versamento, in entrambi i casi, muta profondamente la natura del Tfr stesso, perchè l’impresa trasferisce il debito al fondo complementare o all’Inps.

La circolare dell’Inps n. 70 del 3 aprile precisa che l’accantonamento a titolo di trattamento di fine rapporto da versare all’Istituto viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria a carico del datore di lavoro. Il fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale, per cui le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità, contenuto nell’articolo 2116 del Codice civile e, anche se l’impresa non ha versato regolarmente i contributi, il Fondo paga comunque il dipendente. Inoltre il Fondo è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni. Il Tfr versato all’Inps dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti un “piano a contribuzione definita” e questo, per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, dovrebbe significare che per le obbligazioni future non è più richiesto il calcolo attuariale e neppure l’attualizzazione, dal momento che il debito è versato periodicamente.

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