Tia senza Iva

Pubblicato il 04 gennaio 2014 Il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza n. 789 depositata in data 31 ottobre 2013 ha affermato l'illegittimità della tassazione ai fini Iva della Tia ad opera dell'Ente di gestione del servizio di smaltimento rifiuti.

Secondo il giudice toscano, in particolare, la Tia consiste in un tributo e non in una tariffa; in conseguenza dell'illegittima applicazione dell'Iva, pertanto, il cittadino ha diritto al rimborso “di quanto illegittimamente versato nel termine prescrizionale di dieci anni a decorrere dal primo pagamento effettuato”.
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