Tirocini extracurriculari in Friuli Venezia Giulia

Pubblicato il 09 aprile 2018

Con Decreto n. 57, del 19 marzo 2018, è stato approvato in Friuli Venezia Giulia il Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari, il quale prevede il diritto del tirocinante ad un’indennità forfettaria non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di venti ore settimanali.

Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un massimo di quaranta ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili.

Nel caso di tirocini estivi, la durata minima non può essere inferiore a 14 giorni; quella massima non superiore a tre mesi, comprese le proroghe e, in via convenzionale, per i tirocini estivi, l’indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell’indennità mensile prevista.

L’indennità è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell’indennità al tirocinante; l’onere può essere ripartito tra i soggetti obbligati.

L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70%, calcolata su base mensile, ma se la partecipazione è inferiore al 70%, al tirocinante viene corrisposta l’indennità per i giorni di effettiva presenza, fatto salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l’indennità con proprie risorse.

In caso di sospensione del tirocinio, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione per la durata del periodo sospeso.

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