Titolo professionale protetto

Pubblicato il 07 luglio 2005

La Cassazione, VI sezione penale, ha stabilito che commette esercizio abusivo (articolo 348 del Codice penale) anche chi, tra i professionisti, compie gli atti non riservati in via esclusiva agli iscritti all'Albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, senza tuttavia essere iscritto all'Ordine. In virtù di questa interpretazione giurisprudenziale riacquista rilevanza, nel dlgs sull'Albo unico, la nuova normativa sull'esercizio della professione e sulla tutela dei titoli. L'iscrizione all'Albo, riveste, così, ancor più importanza proprio perché anche lo svolgimento continuativo ed abituale di atti "non tipici" rappresenta esercizio della professione, che richiede iscrizione all'Albo.

 

L'articolo 36 del dlgs attuativo dell'unificazione degli Albi, elenca i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy