Titolo professionale protetto

Pubblicato il 07 luglio 2005

La Cassazione, VI sezione penale, ha stabilito che commette esercizio abusivo (articolo 348 del Codice penale) anche chi, tra i professionisti, compie gli atti non riservati in via esclusiva agli iscritti all'Albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, senza tuttavia essere iscritto all'Ordine. In virtù di questa interpretazione giurisprudenziale riacquista rilevanza, nel dlgs sull'Albo unico, la nuova normativa sull'esercizio della professione e sulla tutela dei titoli. L'iscrizione all'Albo, riveste, così, ancor più importanza proprio perché anche lo svolgimento continuativo ed abituale di atti "non tipici" rappresenta esercizio della professione, che richiede iscrizione all'Albo.

 

L'articolo 36 del dlgs attuativo dell'unificazione degli Albi, elenca i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy