Totalizzazione, dalle Casse doppia richiesta

Pubblicato il 07 aprile 2006

La relazione del Comitato tecnico, creato dall’Adepp (associazione degli enti previdenziali privati) per stabilire i criteri comuni alle Casse di previdenza professionali per l’attuazione del decreto 42/2006, ha messo in luce alcuni dubbi sull’applicabilità operativa della totalizzazione che il ministero del Lavoro dovrebbe chiarire. Nello specifico, l’articolo evidenzia le incertezze: sui supplementi da sommare alle pensioni concesse con tale strumento, per contribuzioni relative ad attività svolta dall’interessato dopo il pensionamento; nel requisito che i periodi assicurativi da sommare siano non coincidenti e di durata non inferiore ai 6 anni in ciascuna gestione.

 

Sono stati, inoltre, sollevati problemi sia dai dottori commercialisti, che hanno ammesso il calcolo contributivo per la quota riferita ai periodi dal 1° gennaio 2004, per i quali ci sono difficoltà nell’applicare la formula volta ad assicurare una maggiorazione della quota di pensione liquidata in forma contributiva allegata al decreto, sia dai consulenti del Lavoro, che utilizzano nella liquidazione anche una percentuale del contributo integrativo pagato dall’interessato e ritengono che sia necessario stabilirne la possibile valutazione nella liquidazione contributiva.    

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy