Totalizzazione, dalle Casse doppia richiesta

Pubblicato il 07 aprile 2006

La relazione del Comitato tecnico, creato dall’Adepp (associazione degli enti previdenziali privati) per stabilire i criteri comuni alle Casse di previdenza professionali per l’attuazione del decreto 42/2006, ha messo in luce alcuni dubbi sull’applicabilità operativa della totalizzazione che il ministero del Lavoro dovrebbe chiarire. Nello specifico, l’articolo evidenzia le incertezze: sui supplementi da sommare alle pensioni concesse con tale strumento, per contribuzioni relative ad attività svolta dall’interessato dopo il pensionamento; nel requisito che i periodi assicurativi da sommare siano non coincidenti e di durata non inferiore ai 6 anni in ciascuna gestione.

 

Sono stati, inoltre, sollevati problemi sia dai dottori commercialisti, che hanno ammesso il calcolo contributivo per la quota riferita ai periodi dal 1° gennaio 2004, per i quali ci sono difficoltà nell’applicare la formula volta ad assicurare una maggiorazione della quota di pensione liquidata in forma contributiva allegata al decreto, sia dai consulenti del Lavoro, che utilizzano nella liquidazione anche una percentuale del contributo integrativo pagato dall’interessato e ritengono che sia necessario stabilirne la possibile valutazione nella liquidazione contributiva.    

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Recesso escluso per chi ha concorso all’operazione societaria

18/11/2025

Sostenibilità, proroga degli obblighi ESRS e nuove regole per la rendicontazione

18/11/2025

CNF, aggiornamenti su elenco avvocati certificatori del rischio fiscale

18/11/2025

Vigilanza: nuove ispezioni 2025 su cooperative agricole e mutuo soccorso

18/11/2025

Visto di conformità: confermata la riserva alle professioni ordinistiche

18/11/2025

Somministrazione a tempo indeterminato: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di indennità di disponibilità

18/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy