Tra le agevolazioni per le zone franche urbane l’esenzione Imu

Pubblicato il 17 luglio 2013 È stato pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 161/2013, il decreto interministeriale (Mise - Mef) del 10 aprile 2013, con condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo “Convergenza”, ex decreto Crescita 2.0, Dl 179/2012.

Tali agevolazioni, per le nuove attività economiche nelle 33 Zone franche urbane delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nonché, in via sperimentale, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias “Piano Sulcis”, per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza da presentare al ministero dello Sviluppo economico, prevedono:

- l’esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
- l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Saranno concesse alle imprese a titolo di “de minimis”, quindi tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa sempre a titolo di “de minimis”, nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della richiesta di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200mila euro.

Le disposizioni di attuazione dell’intervento saranno contenute nei bandi emanati dal Ministero dello sviluppo economico, che daranno il via ai termini di scadenza.
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