Transazione sugli assegni pregressi deducibile dall'Irpef

Pubblicato il 25 febbraio 2014 La transazione con cui due ex coniugi si accordano per il versamento, a carico dell'obbligato ed in unica soluzione, di pregressi assegni di mantenimento scaduti e rimasti insoluti è deducibile dall'Irpef.

Questa operazione, infatti, non costituisce liquidazione una tantum in unica soluzione dell'assegno e quindi in forma capitalizzata degli interessi patrimoniali ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della Legge n. 898/70, bensì l'adempimento di un'obbligazione specifica, quale l'assegno periodico di mantenimento, non corrisposto alle prescritte scadenze.

E' il principio sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 4402 depositata il 24 febbraio 2014.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy