Transazioni in criptovalute. Documento finale Ocse

Pubblicato il 11 ottobre 2022

A seguito del termine della consultazione pubblica, avvenuta il 29 aprile 2022, l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha reso pubblica, il 10 ottobre 2022, la versione finale del “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard” contenente le regole di segnalazione, da parte degli intermediari, in materia di criptoattività (denominato “Carf”), oltre alle modifiche da effettuare al Common Reporting Standard (“Crs”) destinato a sviluppare un nuovo quadro globale di trasparenza fiscale che preveda lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle transazioni in crypto-asset, ovvero il crypto-asset reporting framework (“Carf”).

Elementi dei crypto-asset

Nel documento sono presenti quattro elementi fondamentali: la definizione dei crypto-asset, l’individuazione degli intermediari soggetti alla raccolta dei dati e agli obblighi di segnalazione, l’identificazione delle transazioni e informazioni da comunicare, le procedure di due diligence necessarie per identificare sia gli utenti dei crypto-asset che le giurisdizioni fiscali pertinenti.

Rispetto alla versione proposta il testo finale prevede quanto segue.

Rispetto alla definizione di cripto-asset, permane l’idea di rappresentazione digitale di un valore, basata su una tecnologia distributed ledger o altra tecnologia similare, volta a convalidare le transazioni. È’ stato inserito il c.d. “relevant crypto-asset”, ossia le criptoattività rilevanti ai fini del Carf, oggetto di reporting da parte degli intermediari.

Non ne fanno parte:

Quanto alle transazioni e informazioni da riportare esse riguardano: gli scambi cripto-fiat, gli scambi cripto-cripto, i trasferimenti di cripto-asset.

Circa la due diligence, viene domandato agli intermediari coperti di ottenere un’autocertificazione per determinare la residenza fiscale dei detentori di cripto-asset e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione.

Si rileva, poi, una complementarietà dei due sistemi - Carf e Crs -  in quanto le criptoattività rilevanti contemporaneamente ai fini del Carf e del Crs comportano che l’intermediario possa evitare l’obbligo di segnalazione dei proventi ai fini del Crs, ove le informazioni siano state già segnalate per il Carf.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: sì al risarcimento per pause lavorative negate

20/08/2025

Nuovo schema di convenzione Inps per i medici fiscali: cosa cambia

20/08/2025

Interventi per barriere architettoniche, quando l'Iva ridotta?

20/08/2025

Quando è possibile creare due Gruppi IVA in Italia

20/08/2025

Assegno di Inclusione: istruzioni ministeriali per le domande di rinnovo

20/08/2025

Agenzia delle Entrate: soggetto unico sul piano processuale

20/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy