Transfer price a rischio

Pubblicato il 18 febbraio 2008 Con la sentenza n. 93/1/07 la Ctr Lombardia, nel ribaltare una sentenza di primo grado, chiarisce che non sono deducibili dalla controllata italiana i costi per i servizi consistenti in informazioni di mercato utili ai processi di vendita e controllo gestionale nel caso rispondano ad un esclusivo interesse della casa madre estera fornitrice. La questione verte sulla relazione tra i costi dedotti e le consulenze fornite dalla capogruppo: il vantaggio conseguito dalla consociata e la funzione della capogruppo sono criteri difficilmente distinguibili. Nell’articolo viene rilevato come nella normativa italiana manchi una disposizione che imponga un preciso carteggio ai fini del transfer price. In verità la Commissione europea ha approvato un Codice di condotta diretto agli Stati membri e facoltativo per i contribuenti, tuttavia il Codice risulta articolato ed oneroso e, dunque, in contrasto con il principio di proporzionalità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy