Transfer price a rischio

Pubblicato il 18 febbraio 2008 Con la sentenza n. 93/1/07 la Ctr Lombardia, nel ribaltare una sentenza di primo grado, chiarisce che non sono deducibili dalla controllata italiana i costi per i servizi consistenti in informazioni di mercato utili ai processi di vendita e controllo gestionale nel caso rispondano ad un esclusivo interesse della casa madre estera fornitrice. La questione verte sulla relazione tra i costi dedotti e le consulenze fornite dalla capogruppo: il vantaggio conseguito dalla consociata e la funzione della capogruppo sono criteri difficilmente distinguibili. Nell’articolo viene rilevato come nella normativa italiana manchi una disposizione che imponga un preciso carteggio ai fini del transfer price. In verità la Commissione europea ha approvato un Codice di condotta diretto agli Stati membri e facoltativo per i contribuenti, tuttavia il Codice risulta articolato ed oneroso e, dunque, in contrasto con il principio di proporzionalità.
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