Transfer pricing in transazioni infragruppo, chiariti gli oneri

Pubblicato il 16 settembre 2017

Con la sentenza n. 21410 del 15 settembre 2017, intervenendo sui prezzi di trasferimento in transazioni infragruppo, la Corte di cassazione spiega che, in materia di tranfer pricing non incombe sull’amministrazione finanziaria l'onere di provare la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale in capo al contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo inferiore a quello normale; mentre, è onere del contribuente (secondo le regole ordinare di vicinanza della prova, ex art 2697 C.c.) dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (cioè praticati in condizioni di libera concorrenza).

La disciplina del transfer price

Il chiarimento muove dall'assunto che l’applicazione del valore normale nelle transazioni infragruppo non integra una disciplina antielusiva in senso proprio ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico dei prezzi di trasferimento, ossia lo spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società dello stesso gruppo soggette a normative nazionali differenti.

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