Transfer pricing, la documentazione necessaria per il regime premiale. Chiarimenti Entrate

Pubblicato il 21 settembre 2021

Posta in pubblica consultazione dall’Agenzia delle Entrate la bozza di circolare sulla documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali. Eventuali osservazioni potranno essere inviate fino al 12 ottobre 2021.

Gli indirizzi forniti nella presente circolare sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi.

In particolare, nel nuovo documento di prassi si affronta la tematica connessa alla valutazione della documentazione idonea da parte degli organi di controllo.

Nello specifico, si illustrano gli aspetti riguardanti:

Transfer pricing, set documentale per non incorrere in sanzioni

La normativa in materia di prezzi di trasferimento prevede che in caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.

L’apposita documentazione, che consente il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, mette quindi al riparo il contribuente dalla sanzione amministrativa per infedele dichiarazione. Ciò ovviamente nel caso in cui i contribuenti forniscano all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito provvedimento dell’Agenzia, successivamente valutata idonea da parte degli organi di controllo.

Il contribuente, che detiene la documentazione prevista, appunto, dal provvedimento del 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini stabiliti; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione commisurata alla maggiore imposta dovuta o alla differenza del credito utilizzato.

Non esiste un obbligo generalizzato di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, bensì un onere a carico del contribuente al fine di incentivare l’adesione al regime in un’ottica di adempimento spontaneo.

Infatti, se il contribuente non predispone la documentazione prevista dal suddetto provvedimento, lo stesso sarà passibile delle sanzioni previste in via ordinaria per i casi, rispettivamente, di infedele dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di infedele dichiarazione dei sostituiti d’imposta.

Al contrario, se il contribuente predispone l’apposita documentazione e ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria, non sarà passibile delle ordinarie sanzioni, se tale documentazione viene ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.

Struttura e contenuto dei documenti da inviare all’Amministrazione finanziaria

Una volta riepilogato il contesto normativo, la bozza di circolare in consultazione analizza le finalità e la struttura della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con particolare riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale.

In particolare, viene specificato che si può applicare l’esimente sanzionatoria, solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dà apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In caso di dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine, la comunicazione può essere effettuata con tali dichiarazioni.

In tal caso, il Masterfile e la Documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di effettiva presentazione delle dichiarazioni.

Tuttavia, la comunicazione può essere effettuata anche tardivamente, in base alla disciplina della remissione in bonis, in presenza di documentazione idonea con marca temporale.

Riguardo alla struttura concreta delle informazioni contenute nel Masterfile e nella Documentazione nazionale, nella bozza di circolare si specifica che la struttura della documentazione prevista dal provvedimento è immodificabile come pure la relativa titolazione e numerazione; in caso di dubbi si deve far riferimento alle linee guida Ocse.

Specificatamente, il Masterfile è il documento che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alle politiche in materia di prezzi di trasferimento nel loro complesso.

E’ possibile presentare più di un Masterfile, se il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento (c.d. divisioni).

È infatti possibile la presentazione del Masterfile riguardante anche la specifica divisione in cui opera l’entità locale.

Da un punto di vista strutturale, il Masterfile deve articolarsi in capitoli e paragrafi, seguendo la struttura delineata dal provvedimento agenziale.

La Documentazione Nazionale, invece, è il documento che, integrando il Masterfile, contiene le informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo che l’entità locale intende documentare.

Anche la Documentazione Nazionale deve articolarsi in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi; inoltre essa deve contenere una illustrazione generale dell’entità locale, per poi procedere a una descrizione dettagliata della struttura operativa, delle attività e della strategia imprenditoriale perseguita dall’entità locale.

La bozza di circolare si sofferma anche sul concetto di operazione non marginale.

Secondo Linee Guida OCSE, per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale si deve intendere un’operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato “Prezzi di trasferimento”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

CCNL Alimentari cooperative - Flash

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy