Transfer pricing. Documentazione idonea contro le sanzioni

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Transfer pricing. Documentazione idonea contro le sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020, ha aggiornato le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e ha stabilito i requisiti di idoneità della stessa. Le nuove disposizioni vanno a sostituire quelle già recate con il precedente provvedimento n. prot. 2010/137654 del 29 settembre 2010.

Nello specifico, con il nuovo documento di prassi, vengono aggiornati il contenuto del Masterfile e della Documentazione Nazionale; ossia la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Il rispetto della suddetta documentazione consente alle imprese multinazionali la disapplicazione delle sanzioni in materia di prezzi di trasferimento (ossia della sanzione per infedele dichiarazione), nel caso in cui il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi praticati a quelli di libera concorrenza.

Non applicazione delle sanzioni in materia di transfer pricing, la normativa

L’articolo 1, comma 6, e l’articolo 2, comma 4-ter del Dlgs n. 471 del 18 dicembre 1997 prevedono la non applicazione della sanzione stabilita dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto:

  • qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, che permetta il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati;

  • in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, quarto comma, del Dpr n. 600/1973, qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Di qui, le indicazioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate aggiornate con il presente provvedimento.

Transfer pricing, documentazione idonea: Masterfile e Documentazione nazionale

Con il provvedimento n. 360494/2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che per consentire alle imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato, che si trovino, rispetto a imprese non residenti o alle proprie stabili organizzazioni estere, in una o più delle fattispecie indicate nell’articolo 110, comma 7, nell’articolo 152, comma 3, e nell’articolo 168-ter, comma 10, del TUIR, di beneficiare della non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione la documentazione idonea è costituita da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale.

Il Masterfile contiene informazioni relative al gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento. È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento.

La Documentazione nazionale fornisce informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni infragruppo. La documentazione nazionale focalizza l’attenzione sulle informazioni concernenti l’analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni tra una impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti. In pratica, la nuova veste della “documentazione nazionale” contiene tutte le informazioni relative alla “entità locale” (società italiana del gruppo, ovvero stabile organizzazione italiana di una società del gruppo non residente),

Tali documenti presentano la stessa struttura e si articolano in: capitoli, paragrafi e sottoparagrafi.

Una semplificazione è prevista per le piccole e medie imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento. Per rendere meno oneroso l’accesso a queste ultime, infatti, è disposto che le stesse, a determinate condizioni, possano non aggiornare annualmente taluni dati dell’analisi di comparabilità.

Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto

Una delle principali novità riportata nel punto 7 del provvedimento agenziale è quella che riguarda l’approccio semplificato previsto per i servizi a basso valore aggiunto.

Per applicare il metodo semplificato ai servizi a basso valore aggiunto occorre predisporre una documentazione specifica che si compone di 4 sezioni.

Le indicazioni riportate devono indicare:

  • le motivazioni per cui tali servizi sono considerati a basso valore aggiunto;

  • le ragioni alla base della fornitura di tali servizi tra imprese associate;

  • le principali pattuizioni che regolano i servizi;

  • i criteri di valorizzazione dei servizi;

  • i risultati in termini numerici.

Validità della nuova documentazione e termini di consegna

La nuova documentazione predisposta con il presente provvedimento deve essere:

  • redatta su base annuale;

  • produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce;

  • deve essere conservata fino al termine di decadenza.

La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo.

Il nuovo schema di Masterfile e Documentazione nazionale è in vigore dall'esercizio 2020 e non influenza quindi la documentazione da predisporre entro il prossimo 30 novembre riferita alle dichiarazioni 2019.

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