Transfert princing: valore normale da determinare sulla base dei prezzi del Paese di chi ha fornito i beni

Pubblicato il 24 ottobre 2013 La Sezione tributaria civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24005 depositata il 23 ottobre 2013, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria contro la decisione con cui i giudici di merito avevano affermato l'illegittimità di un avviso di accertamento con cui il Fisco aveva provveduto a rettificare la dichiarazione della contribuente, una società con sede principale in Belgio e sede secondaria in Italia, accertando una maggiore Irpeg e una maggiore Ilor per l'anno 1997.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva ritenuto che il valore normale dei beni ceduti dalla sede italiana alla casa madre e ad altre società estere collegate, si sarebbe dovuto determinare sulla base delle transazioni comparabili operate nel mercato dell'acquirente, ovvero nel mercato belga e non – come nella specie considerato dall'Ufficio finanziario - sulla base di operazioni similari effettuate in Italia.

Detta statuizione è stata, tuttavia, smentita dalla Suprema corte di legittimità la quale, annullando la sentenza impugnata, ha ritenuto di dover rinviare la controversia ad un nuovo esame di merito nel corso del quale dovrà essere preso in considerazione un diverso principio di diritto.

Secondo la Corte, in particolare, “il criterio prioritario per stabilire il valore normale dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale, è quello enunciato dalla seconda parte del comma 3 dell'articolo 9 del DPR n. 917/86, che lo individua nel riferimento, in via principale ed in quanto possibile, ai listini e alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, ed in via subordinata – in caso di mancanza o inattendibilità di tali elementi – alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso”. Solo, successivamente, in via “sussidiaria” potrà farsi riferimento al mercato nazionale del venditore “ai fini della determinazione del valore normale dei prezzi e dei corrispettivi nelle vendite infragruppo”, sulla base di quanto enunciato nella prima parte del comma 3 dell'articolo 9 sopra citato.
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