Transfrontalieri, regole per lo scambio obbligatorio di informazioni

Pubblicato il 23 novembre 2020

Il 20 novembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il D.M. del 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 100/2020, recante la definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L’allegato A contenuto nel Decreto contiene esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico sui conti finanziari ed esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca.

Transfrontalieri, informazioni da comunicare

Ai fini delle informazioni da comunicare:

Invece, il valore del meccanismo transfrontaliero da comunicare è:

Transfrontalieri, numero di riferimento rilasciato dall’AdE

L’Agenzia delle Entrate rilascia un numero di riferimento al momento della comunicazione di un meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’UE.

Il soggetto a cui è stato rilasciato il numero di riferimento deve, senza indugio, comunicarlo agli altri partecipanti di cui ha conoscenza.

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero indicano tale numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato.

Transfrontalieri, standard di conoscenza

Per i fornitori di servizi, ai fini della qualificazione di intermediario, deve essere soddisfatto lo standard di conoscenza. Esso è determinato con riferimento:

Transfrontalieri, periodo transitorio

È previsto, in via transitoria, che:

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