Transizione 4.0. Aperto un canale per obiettivi di transizione ecologica

Pubblicato il 25 gennaio 2022

Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl chiamato Sostegni-ter deliberato dal Consiglio dei ministri del 21 gennaio scorso. Tra i vari interventi, adottati per permettere alle imprese ed altri soggetti di far fronte agli effetti durevoli della pandemia, il Governo è andato a ritoccare una misura appena modificata dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021).

Legge bilancio 2022. Credito d’imposta per beni strumentali nuovi

La normativa rimaneggia il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (Transizione 4.0, incluso nel PNRR), fermo restando il regime agevolato per i beni “Industria 4.0” per l’anno 2022. Quindi per le operazioni eseguite fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

Cambia, invece, la disciplina dal 2023 al 2025. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi in base al modello “Industria 4.0“ spetta il credito d’imposta nella misura:

Sostegni-ter: novità per obiettivi di transizione ecologica

Il nuovo intervento in materia, deciso dal Governo il 21 gennaio scorso, va ad inserire nei beni ammissibili all’agevolazione una categoria dedicata alle operazioni che realizzano obiettivi di transizione ecologica.

Il neo articolo stabilisce che, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del MiSE, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Vengono immessi, per la misura, 30 milioni di euro annui.

In sostanza, il credito d’imposta per investimenti sui beni che realizzino obiettivi di transizione ecologica, per la quota superiore a 10 milioni di euro, è pari al 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Per avere le idee più chiare non resta che attendere il citato decreto MiSE: va specificato, infatti, il significato della locuzione “investimenti inclusi nel PNRR”, visto che la riproposizione del piano 2023-2025 non è stato finanziato con le risorse del PNRR. Inoltre, per prendere la direzione giusta, è necessario l’elenco dei beni ammessi agli obiettivi di transizione ecologica.

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