Sostegni-ter, versamenti sospesi per discoteche e nuovi Cfp per commercianti al dettaglio

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Sostegni-ter, versamenti sospesi per discoteche e nuovi Cfp per commercianti al dettaglio

Il decreto Sostegni-ter approvato dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio prevede una serie di aiuti mirati per i settori più colpiti dalla pandemia da Covid-19 e che sono rimasti chiusi per lungo tempo: si tratta delle imprese appartenenti al comparto del turismo, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e stabilimenti termali; delle discoteche, sale giochi e biliardi, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie; delle imprese dello spettacolo, cinema e audiovisivo; dello sport e di quelle impiegate nel commercio al dettaglio e nel settore eventi.

Discoteche e sale da ballo, versamenti sospesi

In particolare, l’articolo 1 della bozza del nuovo decreto legge Sostegni-ter prevede che “Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022".

Dunque per le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati che sono rimaste chiuse dallo scorso 25 dicembre e fino al prossimo 31 gennaio, viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio 2022 riguardanti:

  • l’IVA relativa al mese di dicembre 2021;
  • le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di dicembre 2021, anche in relazione alle operazioni di conguaglio 2021;
  • le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta, relative ai conguagli effettuati nel mese di dicembre 2021 per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

Restano, invece, dovuti tutti gli altri versamenti che non rientrano nella sospensione, come per esempio:

  • le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni;

  • l’imposta sugli intrattenimenti.


I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati - in un’unica soluzione - entro il 16 settembre 2022 e senza applicazione di sanzioni e interessi. Nulla toglie che sia possibile versare anche anticipatamente alla nuova scadenza.

L'articolo 1 del nuovo Decreto legge, inoltre, riattiva anche il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse. Per il 2021 era stato previsto uno stanziamento di 140 mln e si attivava per le attività chiuse da più di cento giorni.

Nuovo contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio

Destinatarie dei nuovi ristori per far fronte alle forti restrizioni imposte a causa della pandemia sono soprattutto le imprese del commercio al dettaglio, bar, ristoranti, imprese di catering, imprese organizzatrici di feste e cerimonie, gestori di piscine.

Per esse sono stati pensati nuovi contributi a fondo perduto o “proroghe” di precedenti sostegni già concessi.

All’art. 2 della bozza del nuovo Decreto legge, infatti, è previsto un fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

In particolare, è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate da specifici codici ATECO.

Il Fondo, istituito all’interno del MiSE, si rivolge alle imprese di cui ai codici Ateco 47.19, 47.30, 47.43, di tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Si tratta di empori, attività di vendita al dettaglio di carburanti, mobili, apparecchi audiovisivi, prodotti ad uso domestico, oggetti d'arte, ecc. a cui si aggiungono gli esercenti la vendita di confezioni, calzature e articoli in pelle, profumeria, fiori e piante, orologi e gioielli, ecc..

Per ottenere gli aiuti è necessario:

  1. avere un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;

  2. presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento, anche ai fini del rispetto delle risorse disponibili.

Aiuti per i settori del wedding e dell’intrattenimento

L’articolo 3 del nuovo Decreto modifica quanto già previsto dal precedente Sostegni-bis (art. 1-ter , DL n. 73/2021), che ha istituito contributi a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, della ristorazione e piscine.

Per il 2022 sono stati stanziati 40 milioni di euro per le imprese di cui ai codici Ateco 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell’anno 2021:

  • hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019;

  • e che hanno registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio.

Altri aiuti per le imprese

Nel testo del Decreto legge Sostegni-ter sono rientrate, infine, anche alcune conferme di aiuti già concessi per le imprese più in difficoltà.

Tra questi, solo per citarne alcuni, si segnala:

  1. il Bonus termale che era concesso nella misura del 100% del prezzo di acquisto presso l'ente termale dei servizi, fino ad un massimo di euro 200 per ciascuna richiesta presentata. Esso sarà fruibile entro il 31 marzo prossimo se i buoni non sono stati utilizzati entro lo scorso 8 gennaio;
  2. l'attribuzione di un credito d'imposta in favore delle imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili, ex art. 28 del Dl 34/2020 convertito in legge 77/2020, con riferimento ai canoni versati da gennaio 2022 a marzo 2022. Il credito spetta a condizione che i soggetti beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019;
  3. il riconoscimento di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, che svolgono attività identificate da specifici codici di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72). Sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui al comma 1, dell'art. 92 del Dpr 917/1986 (Tuir), eccedente la media del medesimo valore, registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.
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