Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

Pubblicato il 27 febbraio 2026

Con comunicazione pubblicata il 28 gennaio 2026, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso nota la riapertura della piattaforma informatica Transizione 5.0 per consentire alle imprese l’invio delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione ultimati nel corso del 2025.

La riapertura si inserisce nel quadro applicativo delineato dal decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024, adottato in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che disciplina in modo organico il Piano Transizione 5.0, finanziato a valere sulle risorse del PNRR – Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 15.

NOTA BENE: Entro il 28 febbraio 2026, le imprese che hanno già prenotato il bonus Transizione 5.0 per investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 devono trasmettere la comunicazione di completamento, comprensiva della certificazione ex post attestante il risparmio energetico conseguito. Il mancato invio entro il termine comporta la perdita del beneficio. L’ammontare del credito d’imposta è determinato in funzione dell’investimento realizzato e della riduzione dei consumi energetici certificata.

Decreto Mimit 5.0: limiti di spesa e chiusura dello sportello

Il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2025 aveva disposto la chiusura dello sportello per l’invio delle comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0, a seguito del raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dall’articolo 38, comma 21, del decreto-legge n. 19/2024.

Il provvedimento, tuttavia, stabiliva che:

Tale impostazione è coerente con l’architettura procedurale delineata dall’articolo 12 del decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024, che subordina il riconoscimento del credito d’imposta al rispetto dei tetti di spesa annuali e complessivi.

Recupero delle risorse e riattivazione delle procedure

La riapertura della piattaforma GSE è stata resa possibile dal recupero di risorse finanziarie, conseguente:

  1. alla rinuncia al beneficio da parte di alcune imprese ammesse;
  2. alla riduzione degli importi di investimento comunicati in sede di prenotazione.

In tali ipotesi, come previsto dal decreto attuativo, le pratiche rimaste sospese possono essere sbloccate seguendo il criterio cronologico di presentazione delle istanze, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Ambito soggettivo e temporale della riapertura

A partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, possono proseguire l’iter procedurale le imprese che:

  1. hanno presentato istanza successivamente al 6 novembre 2025;
  2. risultano tecnicamente ammissibili secondo i criteri definiti dal decreto Transizione 5.0;
  3. hanno completato il progetto di innovazione entro il 31 dicembre 2025.

Il GSE ha precisato che l’avanzamento delle istanze sulla piattaforma non determina automaticamente il riconoscimento del credito d’imposta, che resta subordinato:

Requisiti dei progetti 5.0

Restano integralmente applicabili le condizioni sostanziali previste dal decreto del 24 luglio 2024. In particolare, sono agevolabili esclusivamente:

La riduzione dei consumi deve essere attestata tramite certificazione tecnica ex ante ed ex post, rilasciata dai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 15 del decreto 24 luglio 2024.

Misure del credito 5.0

Il credito d’imposta, per gli investimenti in beni di cui all’allegato A e B alla legge n. 232/2016, può arrivare fino al:

a fronte di una riduzione dei consumi energetici superiore al 10 per cento sulla struttura produttiva o al 15 per cento sui processi interessati.

Il credito d’imposta:

Comunicazione di completamento: contenuti obbligatori e termine finale

Come stabilito dall’articolo 12, comma 6, del decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024, le imprese interessate devono trasmettere, entro il 28 febbraio 2026, la comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

La comunicazione deve includere:

Il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto comporta l’impossibilità di perfezionare la procedura e la perdita del beneficio.
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