Con comunicazione pubblicata il 28 gennaio 2026, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso nota la riapertura della piattaforma informatica Transizione 5.0 per consentire alle imprese l’invio delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione ultimati nel corso del 2025.
La riapertura si inserisce nel quadro applicativo delineato dal decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024, adottato in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che disciplina in modo organico il Piano Transizione 5.0, finanziato a valere sulle risorse del PNRR – Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 15.
Il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2025 aveva disposto la chiusura dello sportello per l’invio delle comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0, a seguito del raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dall’articolo 38, comma 21, del decreto-legge n. 19/2024.
Il provvedimento, tuttavia, stabiliva che:
Tale impostazione è coerente con l’architettura procedurale delineata dall’articolo 12 del decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024, che subordina il riconoscimento del credito d’imposta al rispetto dei tetti di spesa annuali e complessivi.
La riapertura della piattaforma GSE è stata resa possibile dal recupero di risorse finanziarie, conseguente:
In tali ipotesi, come previsto dal decreto attuativo, le pratiche rimaste sospese possono essere sbloccate seguendo il criterio cronologico di presentazione delle istanze, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità.
A partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, possono proseguire l’iter procedurale le imprese che:
Il GSE ha precisato che l’avanzamento delle istanze sulla piattaforma non determina automaticamente il riconoscimento del credito d’imposta, che resta subordinato:
Restano integralmente applicabili le condizioni sostanziali previste dal decreto del 24 luglio 2024. In particolare, sono agevolabili esclusivamente:
La riduzione dei consumi deve essere attestata tramite certificazione tecnica ex ante ed ex post, rilasciata dai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 15 del decreto 24 luglio 2024.
Misure del credito 5.0
Il credito d’imposta, per gli investimenti in beni di cui all’allegato A e B alla legge n. 232/2016, può arrivare fino al:
a fronte di una riduzione dei consumi energetici superiore al 10 per cento sulla struttura produttiva o al 15 per cento sui processi interessati.
Il credito d’imposta:
Come stabilito dall’articolo 12, comma 6, del decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024, le imprese interessate devono trasmettere, entro il 28 febbraio 2026, la comunicazione di completamento del progetto di innovazione.
La comunicazione deve includere:
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