Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’Avviso sul Piano Transizione 5.0, fornisce indicazioni sull’invio delle ricevute di conferma del credito d’imposta relative alle pratiche tecnicamente ammissibili.
Con l’Avviso, il MIMIT rende noto che, a partire dal 29 aprile 2026, il GSE procede alla trasmissione delle conferme relative al credito spettante, determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal Decreto legge 3 aprile 2026, n. 42.
Le comunicazioni sono destinate alle imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0, ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. l’attestazione di conformità tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024.
La ricevuta è rilasciata per le pratiche il cui iter di verifica si è concluso con esito positivo sotto il profilo tecnico.
Sono, quindi, destinatarie della comunicazione le imprese per le quali il GSE ha accertato la conformità degli investimenti ai requisiti previsti dalla disciplina attuativa del Piano Transizione 5.0.
La conferma non apre una nuova fase istruttoria, ma formalizza l’importo del credito d’imposta riconosciuto alle istanze ammesse, consentendo all’impresa di procedere alla fruizione dell’agevolazione secondo le modalità indicate nell’Avviso.
La ricevuta di conferma del credito d’imposta sarà consultabile nella piattaforma informatica Transizione 5.0, accessibile dal sito del GSE, all’interno della sezione riservata alla singola pratica.
Il MIMIT precisa che l’impresa sarà informata anche tramite i recapiti indicati in fase di registrazione. L’avviso arriverà, quindi, sia all’indirizzo PEC sia all’indirizzo e-mail comunicati al GSE.
La piattaforma resta il canale di riferimento per acquisire la ricevuta, verificare l’importo del credito d’imposta effettivamente riconosciuto e procedere alla successiva fruizione dell’agevolazione secondo le regole previste dalla normativa applicabile.
Il Piano Transizione 5.0 è la misura agevolativa destinata a sostenere gli investimenti delle imprese in innovazione digitale ed efficientamento energetico, attraverso il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta. L’Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 si inserisce nella fase di chiusura delle pratiche tecnicamente ammissibili e dà attuazione al nuovo quadro di determinazione del beneficio, dopo gli interventi normativi che hanno ridefinito le risorse disponibili.
Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del Decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, in vigore dal 4 aprile 2026. La disciplina riconosce alle imprese con istanze tecnicamente ammissibili un credito nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77% dell’ammontare spettante con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016 e alle spese per la formazione del personale.
La percentuale dell’89,77% assume particolare rilievo perché interviene dopo la riduzione inizialmente prevista dal Decreto legge n. 38/2026 e consente, per effetto delle modifiche introdotte dal Dl n. 42/2026 (dovrà essere convertito in legge entro il 2 giugno 2026), una copertura prossima al 90% del credito originariamente spettante alle pratiche tecnicamente ammissibili.
Sono agevolabili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e inseriti in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.
Il beneficio riguarda, in primo luogo, gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, riconducibili agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016. Si tratta dei beni tecnologicamente avanzati già rilevanti ai fini della disciplina 4.0, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per accedere al credito d’imposta, tuttavia, non è sufficiente l’acquisto del bene agevolabile. L’investimento deve essere inserito in un progetto di innovazione capace di conseguire una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% della struttura produttiva localizzata in Italia oppure, in alternativa, pari almeno al 5% dei processi interessati dall’investimento.
I “processi interessati” comprendono le fasi tecniche, produttive o operative integrate nella catena del valore dell’impresa, nelle quali sono impiegate risorse per realizzare un prodotto, un servizio o una parte essenziale degli stessi. La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, tenendo conto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che possono incidere sul fabbisogno energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio è determinato rispetto a uno scenario controfattuale, secondo i criteri fissati dalla normativa attuativa.
Tra i beni immateriali dell’Allegato B rientrano anche, se specificamente previsti dal progetto di innovazione, i software, i sistemi, le piattaforme e le applicazioni per l’intelligenza degli impianti, in grado di monitorare in modo continuo i consumi energetici e l’energia autoprodotta e autoconsumata, oppure di introdurre meccanismi di efficientamento attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati, anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo. Sono inoltre ammessi i software gestionali, purché acquistati unitariamente ai sistemi o alle piattaforme destinati al monitoraggio e all’efficienza energetica.
Accanto agli investimenti principali in beni materiali e immateriali 4.0, possono essere agevolati anche interventi ulteriori, purché collegati al medesimo progetto di innovazione. Rientrano in questa categoria gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, con esclusione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per gli impianti fotovoltaici, l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto degli specifici requisiti previsti dalla disciplina, con riferimento ai moduli iscritti nel registro ENEA.
Sono infine agevolabili le spese per la formazione del personale, se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono ammesse entro il limite del 10% dell’investimento complessivo e, comunque, fino a un massimo di 300.000 euro.
Il termine ultimo di conclusione degli investimenti che danno diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025. Resta fermo che l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto degli adempimenti procedurali e alla dimostrazione del risparmio energetico conseguito mediante le certificazioni richieste dalla disciplina del Piano Transizione 5.0.
Il credito d’imposta confermato dal GSE è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine del 31 dicembre 2026.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, ha istituito il codice tributo 7079, denominato “Credito d’imposta Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”, necessario per consentire alle imprese beneficiarie di utilizzare in compensazione l’importo riconosciuto.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; in caso contrario, l’operazione viene scartata. L’Agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza tra il credito indicato in compensazione e quello risultante dall’elenco trasmesso dal GSE. In caso di disallineamento, il modello F24 viene scartato.
In sede di compilazione, il codice tributo 7079 deve essere indicato nella sezione “Erario”. L’importo va riportato nella colonna “importi a credito compensati” in caso di utilizzo del credito, oppure nella colonna “importi a debito versati” in caso di riversamento. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, come risultante dal cassetto fiscale.
Le imprese beneficiarie dovranno quindi verificare tempestivamente la ricevuta disponibile nella piattaforma GSE, dalla quale deriva l’importo effettivamente utilizzabile, e programmare la compensazione entro la scadenza prevista.
La ricezione della conferma del credito d’imposta non esaurisce gli adempimenti a carico delle imprese beneficiarie, che restano soggette a specifici obblighi informativi e documentali.
In particolare, le imprese devono comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie, nonché ogni fatto o circostanza che possa comportare il venir meno dei requisiti di ammissione, se intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento.
È inoltre necessario conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione utile a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese. Tra i documenti da conservare rientrano certificazioni, perizie, fatture, documenti di trasporto e ogni altro elemento riferito ai beni agevolati.
Le imprese sono infine tenute a informare il GSE in caso di cessione a terzi dei beni agevolati, destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, trasferimento presso strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione o mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni acquisiti in leasing.
Di seguito una sintesi degli elementi principali dell’Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 e delle indicazioni operative per le imprese beneficiarie.
| Aspetto | Indicazione |
|---|---|
| Avviso | MIMIT 29 aprile 2026 |
| Misura | Piano Transizione 5.0 |
| Destinatari | Imprese con pratiche tecnicamente ammissibili |
| Condizione | Presentazione della comunicazione di completamento degli investimenti e attestazione di conformità tecnica rilasciata dal GSE |
| Dove consultare la ricevuta | Piattaforma informatica Transizione 5.0, accessibile dal sito del GSE |
| Comunicazioni | Avviso tramite PEC ed e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione |
| Credito riconosciuto | 89,77% dell’importo spettante |
| Limite complessivo | 1.302,3 milioni di euro |
| Utilizzo | Esclusivamente in compensazione tramite modello F24 |
| Termine di fruizione | 31 dicembre 2026 |
| Codice tributo | 7079 |
| Obblighi principali | Conservazione della documentazione e comunicazione al GSE di variazioni societarie, cessione dei beni, diversa destinazione o mancato riscatto dei beni in leasing |
Alla luce dell’Avviso MIMIT del 29 aprile 2026, le imprese interessate devono monitorare la piattaforma Transizione 5.0 del GSE e i recapiti PEC ed e-mail indicati in fase di registrazione, al fine di acquisire tempestivamente la ricevuta di conferma. Il documento consente di conoscere l’importo del credito d’imposta effettivamente riconosciuto e utilizzabile in compensazione. Una volta verificata la somma disponibile, l’impresa dovrà programmare la fruizione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026, nel rispetto delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e degli obblighi di conservazione e comunicazione previsti dalla disciplina agevolativa.
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