Trascrizione nozze gay non annullabile da Prefetto

Pubblicato il 02 dicembre 2016

Sono state confermate dal Consiglio di stato le due sentenze con cui il Tar del Friuli Venezia Giulia e il Tar della Lombardia avevano invalidato i provvedimenti prefettizi di annullamento della trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio, celebrato all’estero, di due coppie omosessuali.

Questo, con due pronunce, rispettivamente n. 5047 e n. 5048, entrambe pubblicate il 1° dicembre 2016, nel cui testo è stato ribadito come non spetti al Prefetto annullare la trascrizione in oggetto.

Prefetti senza potere di annullamento

Con la prima sentenza, in particolare, è stata affermata anche l’illegittimità della circolare con cui il ministero dell’Interno, il 7 ottobre 2014, aveva invitato il sindaco del Comune di Udine ad annullare la trascrizione nel registro dei matrimoni presso l’ufficio di stato civile, del matrimonio contratto all’estero dalle due persone dello stesso sesso.

Nella medesima decisione il Consiglio di stato ha sottolineato come nella circolare indicata, il ministero dell’Interno avesse dato una “non condivisibile lettura” delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, ritenendo sussistente un potere di annullamento dei Prefetti, in realtà non previsto da alcuna disposizione di legge.

Per i giudici amministrativi, non era nemmeno affermabile che fosse stata proprio tale circolare ad “attribuire” un tale potere di annullamento ai Prefetti, in quanto l’articolo 9 del D.P.R. n. 396 “non ha conferito al ministro un proprio potere di ampliare l’ambito delle competenze dei Prefetti”.

In ogni caso – si legge in entrambe le decisioni - è da considerare “viziato da incompetenza relativa”, l’atto del Prefetto che aveva invece ritenuto di esercitare una propria ulteriore e concorrente competenza, non prevista, in realtà, da alcuna disposizione di legge o di regolamento.

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