Trasferimento giudiziale Conta il valore originario

Pubblicato il 02 settembre 2008 In tema di proprietà immobiliare, una pronuncia di Ctr (Lazio), la n. 269/1/08, depositata il 18 giugno 2008, sostiene come il trasferimento di un immobile per vie giudiziali debba comportare che la valutazione del bene si riferisca al momento in cui è stato stipulato il contratto preliminare, vale a dire l’atto che è poi divenuto oggetto della controversia. Posticipare la valutazione al momento in cui avviene il trasferimento giudiziale comporterebbe infatti un aggravio di costi per il contribuente che, in effetti, discende unicamente (e, soprattutto, suo malgrado) “dalle lungaggini che solitamente subiscono i processi ed in particolare quelli riguardanti i fatti sottoposti al vaglio dei giudici dei tribunali civili”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy