CU 2025: via alla richiesta massiva dei dati nel cassetto fiscale

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Il 20 ottobre 2025, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha firmato il provvedimento n. 390142 con il quale vengono definite le modalità tecniche e operative per la richiesta e l’acquisizione massiva dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche (CU) da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

L’intervento normativo si inserisce nell’ambito del processo di digitalizzazione e ampliamento del contenuto informativo del cassetto fiscale, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai dati da parte dei soggetti delegati e di rafforzare i servizi digitali a disposizione di professionisti, CAF e contribuenti.

Un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate comunicherà la data di effettiva attivazione delle nuove funzionalità.

NOTA BENE: Per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, la consultazione riguarderà esclusivamente le Certificazioni Uniche 2025, relative all’anno d’imposta 2024.

Quadro normativo di riferimento

Il documento di prassi del 20 ottobre 2025 dà attuazione all’articolo 23 del Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, noto come “Decreto Adempimenti”, che ha introdotto un’importante riforma dei servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di ampliare e potenziare il contenuto informativo del cassetto fiscale e di semplificare l’accesso ai dati da parte di contribuenti e intermediari abilitati.

L’articolo 23 rappresenta uno dei punti cardine del nuovo impianto normativo in materia di digitalizzazione degli adempimenti tributari.
In particolare:

  • il comma 2 prevede che l’acquisizione dei dati fiscali gestiti dall’Agenzia delle Entrate, riferiti ai contribuenti deleganti, possa avvenire anche tramite servizi di trasferimento massivo, consentendo così agli intermediari di operare con modalità automatizzate e più efficienti;
  • il comma 3 demanda invece a un successivo provvedimento direttoriale la definizione delle regole tecniche, amministrative e di sicurezza necessarie per l’attuazione concreta di tali servizi.

Con la pubblicazione del Provvedimento n. 390142/2025, tale previsione normativa trova ora piena attuazione operativa, disciplinando in modo dettagliato le modalità con cui CAF, professionisti abilitati e altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) possono richiedere e acquisire, anche in modalità massiva, i dati delle Certificazioni Uniche (CU) dei contribuenti che li hanno formalmente delegati alla consultazione del proprio cassetto fiscale.

Si tratta, dunque, di un’evoluzione del modello di interscambio dati già collaudato, ora esteso alle Certificazioni Uniche (CU), con l’obiettivo di razionalizzare e uniformare le modalità di accesso ai dati fiscali gestiti dall’Amministrazione.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

I soggetti destinatari principali delle nuove funzionalità di acquisizione massiva dei dati sono tutte le categorie di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Rientrano tra i soggetti legittimati:

  • i Centri di assistenza fiscale (CAF), che operano per conto dei contribuenti persone fisiche, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;
  • i professionisti abilitati, quali dottori commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili e altri soggetti iscritti negli albi professionali previsti dalla normativa vigente;
  • gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali, purché muniti di specifica delega da parte dei contribuenti deleganti.

Tali intermediari potranno richiedere e acquisire in modalità automatizzata o massiva i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche (CU) relative ai contribuenti che abbiano rilasciato una delega valida e registrata alla consultazione del proprio cassetto fiscale.

La delega costituisce, infatti, il presupposto giuridico indispensabile per l’accesso ai dati e deve essere gestita nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il provvedimento chiarisce che l’acquisizione dei dati è limitata alle informazioni contenute nelle Certificazioni Uniche (CU) e riferite esclusivamente ai contribuenti per i quali sussista una delega attiva alla consultazione del cassetto fiscale. Non è, quindi, consentito un accesso generalizzato o indiscriminato ai dati fiscali dei contribuenti: ogni operazione deve essere tracciata e giustificata dal titolo di delega formalmente acquisito.

Finalità del provvedimento

La finalità principale è quella di consentire agli intermediari (CAF, professionisti e altri soggetti incaricati) di acquisire in modalità automatizzata o massiva le Certificazioni Uniche (CU) dei contribuenti deleganti, riducendo tempi e oneri di gestione.

Il provvedimento mira in particolare a:

  • favorire la semplificazione amministrativa, tramite procedure digitali standardizzate;
  • potenziare i servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, migliorando l’efficienza operativa e la qualità dei dati;
  • garantire un elevato livello di sicurezza e tracciabilità nell’accesso alle informazioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il sistema ricalca il modello già adottato per la dichiarazione precompilata, basato sull’invio di un file contenente i codici fiscali dei contribuenti interessati, in modo da consentire un accesso centralizzato e automatizzato ai dati. Si tratta, in sostanza, di un passo ulteriore nel percorso di modernizzazione del rapporto tra Fisco e intermediari, volto a rendere più rapido, trasparente e sicuro lo scambio di informazioni.

Fase sperimentale e sviluppi futuri

Il Provvedimento n. 390142 del 20 ottobre 2025 prevede una fase di avvio sperimentale, limitata – per il primo anno di applicazione – alle Certificazioni Uniche (CU) 2025, riferite all’anno d’imposta 2024.

In questa fase iniziale, la funzionalità sarà resa disponibile in modo graduale, al fine di:

  • testare i flussi informatici di scambio dati tra l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati;
  • verificare la stabilità e la sicurezza del sistema;
  • raccogliere eventuali riscontri operativi utili all’ottimizzazione del servizio.
NOTA BENE: La data di effettiva attivazione del servizio sarà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, che indicherà anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei file e la gestione delle richieste massime.

L’Agenzia ha precisato che, al termine della sperimentazione, le modalità operative potranno essere estese ad altre tipologie di dati fiscali e integrate progressivamente nel sistema del cassetto fiscale, con l’obiettivo di realizzare un ecosistema digitale unificato per la consultazione e l’acquisizione delle principali informazioni tributarie dei contribuenti.

In tal modo, la nuova procedura costituirà la base per un modello evolutivo e strutturato di interscambio dati, in grado di semplificare ulteriormente gli adempimenti e migliorare l’efficienza complessiva del sistema fiscale.

Definite le modalità e i tempi di avvio, il provvedimento individua anche le principali implicazioni operative per gli intermediari.

Modalità operative di richiesta e gestione dei dati

Il Direttore delle Entrate, infatti, ha definito con precisione le fasi operative che disciplinano il processo di richiesta e di acquisizione massiva delle Certificazioni Uniche (CU) da parte degli intermediari delegati. Le procedure seguono un flusso automatizzato, interamente gestito attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Presentazione della richiesta

Gli intermediari abilitati, una volta accertata la presenza della delega attiva nel sistema, possono inoltrare la richiesta massiva dei dati mediante trasmissione di un file telematico conforme alle specifiche tecniche contenute nell’Allegato B al provvedimento.
Il file deve contenere:

  • l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti per i quali è stata conferita la delega;
  • gli identificativi dell’intermediario e i riferimenti della richiesta;
  • eventuali altri dati tecnici richiesti per la validazione della procedura.

Al momento della trasmissione, il sistema telematico assegna alla richiesta un “protocollo telematico”, che ne consente la tracciabilità e la successiva consultazione all’interno dell’area riservata dell’intermediario.

Ricezione delle ricevute

Entro tre giorni dall’invio della richiesta, il sistema dell’Agenzia delle Entrate genera un file di ricevuta, consultabile nella sezione “Ricevute” dell’area riservata.
Il file di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file originario, riporta l’esito dei controlli effettuati su ciascuna delle posizioni fiscali richieste, distinguendo:

  • le richieste acquisite con esito positivo, ammesse alla fase di elaborazione dei dati;
  • le richieste scartate o non valide, per le quali vengono specificate le relative motivazioni (es. delega non attiva, codice fiscale non corretto, incongruenze formali).

Disponibilità dei dati

Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta andata a buon fine, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un file di risposta contenente i dati delle Certificazioni Uniche (CU) che hanno superato i controlli di validità.
Il file di risposta è accessibile nell’area riservata dell’intermediario per un periodo di dieci giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità operative descritte nell’Allegato B.

Trascorso tale termine, il file non sarà più consultabile, e l’intermediario dovrà conservare autonomamente i dati acquisiti in conformità alla normativa vigente.
Eventuali aggiornamenti o modifiche alle specifiche tecniche di trasmissione saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con relativa comunicazione ufficiale.

Implicazioni operative per CAF e professionisti abilitati

L’introduzione della possibilità di acquisire in modalità massiva i dati delle Certificazioni Uniche (CU) comporta per CAF e professionisti abilitati importanti novità operative, in particolare nella gestione dei flussi informativi, dei sistemi gestionali e dei processi di lavorazione delle dichiarazioni fiscali.

Novità organizzative

Per la prima volta, i CAF e gli studi professionali potranno ottenere in un’unica operazione i dati delle CU dei contribuenti assistiti, senza dover effettuare singole richieste.
Questa innovazione consente di:

  • automatizzare la fase di raccolta dei dati preliminare alla predisposizione delle dichiarazioni;
  • ottimizzare i tempi di lavorazione, grazie alla disponibilità simultanea di tutte le informazioni certificate;
  • ridurre il rischio di errori dovuti a inserimenti manuali o a incongruenze tra dati dichiarati e dati trasmessi.

Inoltre, la gestione tramite file telematico unificato permette una pianificazione più efficiente delle attività, integrando il processo di acquisizione con i software gestionali già in uso.

Adeguamenti informatici

Dal punto di vista tecnico, i CAF e i professionisti dovranno adeguare i propri sistemi per:

  • integrare le specifiche tecniche dell’Allegato B nei gestionali interni;
  • predisporre moduli per l’importazione automatica dei file di risposta messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • gestire correttamente le ricevute telematiche e i protocolli associati alle richieste.

Questi adattamenti consentiranno di uniformare il flusso di lavoro alle nuove modalità di interscambio con l’Agenzia e di assicurare la coerenza tra i dati acquisiti e quelli elaborati in fase di dichiarazione.

Benefici attesi

Tra i principali vantaggi operativi si evidenziano:

  • la riduzione dei tempi di lavorazione delle dichiarazioni dei redditi;
  • la diminuzione degli errori materiali derivanti dall’inserimento manuale dei dati;
  • un miglioramento complessivo dell’efficienza operativa dei centri di assistenza fiscale e degli studi professionali;
  • una maggiore uniformità e completezza delle informazioni a disposizione dei contribuenti e degli intermediari.

In prospettiva, l’ampliamento del contenuto informativo accessibile tramite il cassetto fiscale potrà costituire la base per ulteriori evoluzioni, come la consultazione integrata di altri documenti fiscali e atti impositivi, rafforzando la cooperazione digitale tra Amministrazione finanziaria e operatori del settore.

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