Trasferimento illegittimo se si concentrano in un’unica sede i lavoratori di serie “B”

Pubblicato il 30 aprile 2014 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2781 del 12 marzo 2014 ha riconosciuto discriminatorio, poiché non sorretto da alcuna plausibile ragione, il trasferimento, presso un’unica sede di un’azienda, di disabili e congiunti di disabili che fruivano di permessi ex lege n. 104/1992.

A seguito di tali trasferimenti, presso la sede in questione risultavano presenti dipendenti in condizioni di invalidità, handicap grave o assistenti di portatori di handicap in condizione di gravità, in una percentuale 4 volte maggiore rispetto alle altre sedi (43,75% a fronte dell’11% delle altre sedi).

Una tale scelta imprenditoriale, per il giudice, da un lato non rispetta i diritti dei disabili, familiari dei lavoratori, e dall’altra opera una specie di “ghettizzazione” tra lavoratori di serie “A” - intendendo tali quelli ad alta produttività - e lavoratori di serie “B”, ovvero quelli che per gravi problemi di salute personali o assenze in favore di familiari portatori di handicap hanno una minore resa.

Il Tribunale ha quindi provveduto ad annullare i trasferimenti ed ordinare il reintegro dei lavoratori nelle sedi di provenienza, con le precedenti mansioni.
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