Trasferimento imponibile

Pubblicato il 23 agosto 2008
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18646 dell'8 luglio 2008, ha chiarito che le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente, in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione, non hanno funzione risarcitoria ma, sostanziandosi in un adempimento di un obbligo contrattuale, costituiscono parte integrante della retribuzione. Conseguentemente, le stesse devono essere considerate componenti del reddito tassabile, ai fini Irpef, se percepite per periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore del dlgs n. 314/97). Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un contribuente che si era opposto ad un avviso di accertamento invocando la natura risarcitoria delle suddette somme. Per completezza, si precisa che le indennità di trasferimento erogate da parte del datore di lavoro sono attualmente disciplinate dal comma 7 dell'art. 51 del Tuir e non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.549,37, per i trasferimenti nel territorio italiano, e ad euro 4.648,11 per i trasferimenti all'estero.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy