Trasferte, addio alla ricevuta

Pubblicato il 28 agosto 2008 Il 1° settembre - giorno di entrata in vigore del nuovo regime di detraibilità Iva delle spese di vitto e alloggio introdotto dal Dl 112/08 - è vicino e le imprese sono alle prese con la formalizzazione delle istruzioni interne per applicare al meglio le nuove regole. Un punto su cui si deve ragionare per tempo, per non cadere in spiacevoli sorprese, è rappresentato dai documenti che i dipendenti e i collaboratori devono ricevere da ristoranti, bar e alberghi in occasione sia di trasferte sia di spese sostenute con potenziali clienti e fornitori. La nuova detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo dei servizi di alloggio e ristorazione dal reddito dipende, infatti, proprio dal modo in cui vengono compilati i documenti emessi dai fornitori. Non sarà più sufficiente richiedere una ricevuta fiscale, ma il cliente dovrà pretendere una fattura, con indicazione separata dell’imposta, che consenta la registrazione, contabilizzazione e detrazione dell’Iva. La fattura, inoltre, dovrà essere intestata direttamente all’impresa per la quale il dipendete o il collaboratore sta sostenendo la spesa. La compilazione del documento in questione deve essere completa e riportare l’indicazione della denominazione o ragione sociale dell’impresa, il domicilio fiscale del committente, la data e il numero progressivo di emissione, la natura e la qualità del servizio reso e il fruitore dello stesso. L’indicazione del fruitore del servizio è necessaria per una corretta qualificazione delle spese sostenute ai fini della deducibilità delle stesse dal reddito di impresa.
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