Trasferte, “minimi” favoriti

Pubblicato il 13 settembre 2008 La manovra d’estate ha introdotto una stretta in tema di deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione. I contribuenti che sottostanno al regime dei “minimi” non risentono però della suddetta restrizione: grazie al carattere speciale delle norme sul calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, i contribuenti minimi non soffrono la limitazione del riconoscimento fiscale delle citate componenti di costo introdotta dal Dl 112/08. La norma per evitare all’Italia la procedura di infrazione comunitaria ha rimosso l’indetraibilità dell’Iva delle spese di vitto e alloggio, così adeguando l’ordinamento interno alla normativa europea. In tal modo per salvaguardare il gettito erariale, è stata limitata al 75% la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle citate spese. Da tale scenario, però, restano esclusi i contribuenti che in virtù della Finanziaria 2008, aderiscono al regime dei minimi. Questi soggetti, infatti, non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa, non potendo così procedere alla detrazione e, allo stesso tempo, non subiscono il contraccolpo della stretta sul riconoscimento dei costi alberghieri e di ristorazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus edilizi e cessione del credito, le nuove regole dal 29 maggio 2024

16/09/2025

Carbon washing: le nuove linee guida CNDCEC-FNC per imprese e commercialisti

16/09/2025

Mobilità dipendenti pubblici e trattamento di fine servizio: cosa c'è da sapere

16/09/2025

Spese pubblicitarie o di rappresentanza? Contano gli obiettivi perseguiti

16/09/2025

Controlli su Enti Terzo settore: regole

16/09/2025

Decreto Coesione: il Bonus ZES Unica può attendere

16/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy