Trasferte, “minimi” favoriti

Pubblicato il 13 settembre 2008 La manovra d’estate ha introdotto una stretta in tema di deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione. I contribuenti che sottostanno al regime dei “minimi” non risentono però della suddetta restrizione: grazie al carattere speciale delle norme sul calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, i contribuenti minimi non soffrono la limitazione del riconoscimento fiscale delle citate componenti di costo introdotta dal Dl 112/08. La norma per evitare all’Italia la procedura di infrazione comunitaria ha rimosso l’indetraibilità dell’Iva delle spese di vitto e alloggio, così adeguando l’ordinamento interno alla normativa europea. In tal modo per salvaguardare il gettito erariale, è stata limitata al 75% la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle citate spese. Da tale scenario, però, restano esclusi i contribuenti che in virtù della Finanziaria 2008, aderiscono al regime dei minimi. Questi soggetti, infatti, non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa, non potendo così procedere alla detrazione e, allo stesso tempo, non subiscono il contraccolpo della stretta sul riconoscimento dei costi alberghieri e di ristorazione.
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