Trasferte Ue con Iva a rischio

Pubblicato il 06 marzo 2009 La frase della circolare 6/E “l’Iva detraibile non può, naturalmente costituire un costo ai fini della determinazione del reddito…..” ha una rilevanza molto più ampia rispetto all’ambito in cui interviene, riferendosi a tutte quelle situazioni in cui l’imprenditore o il professionista rinuncia alla detrazione dell’imposta, con effetti anche sulle situazioni pregresse. Tale affermazione, infatti, determina l’indeducibilità dell’imposta anche nelle ipotesi in cui ciò derivi da una scelta consapevole dell’imprenditore motivata da scelte legate all’economicità della gestione. Si pensi, per esempio, alle trasferte nella Ue per le quali si rinuncia al recupero dell’Iva in base a quanto disposto dalla VIII direttiva. Analogo è il caso in cui l’indeducibilità dell’imposta è connessa al mancato rilascio della fattura per errore del concessionario o committente. Per tali ragioni, le Entrate sollecitano un’adeguata campagna di sensibilizzazione dei dipendenti sulla necessità di farsi rilasciare le fatture, dal momento che per le prestazioni alberghiere e di ristorazione l’emissione della fattura è obbligatoria solo su richiesta del fruitore, prima del pagamento del corrispettivo. Pertanto, la richiesta non tempestiva può portare alla indeducibilità totale della frazione del costo rappresentata dall’Iva.
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