Trasformazione fiscale da fabbricato a terreno

Pubblicato il 08 novembre 2008 Secondo quanto emerge dalla risoluzione n. 395/E, dello scorso 23 ottobre, un fabbricato compreso nel perimetro di un “piano di recupero” deve essere considerato come terreno suscettibile di destinazione edificatoria e, quindi, la sua vendita provoca, in capo al cedente non imprenditore, il realizzo di una plusvalenza tassabile. La conclusione non è, però, completamente condivisibile dato che rende molto incerto il trattamento fiscale di molte compravendite. L’agenzia delle Entrate equipara il fabbricato al perimetro nel quale il Comune ha autorizzato a riqualificare il tessuto edilizio esistente. Equiparando, così, il fabbricato all’area, si imputa al venditore l’attività che il compratore intende svolgere (demolire e ricostruire oppure ristrutturare), anche se l’acquirente potrebbe non compiere alcuna attività oppure compiere interventi di recupero meno intensi di una vera ristrutturazione. A questo punto, sarebbe opportuno chiedersi cosa accadrebbe se la vendita fosse fatta verso un acquirente privato oppure impresa non costruttrice. L’applicazione delle disposizioni fiscali circa la tassazione delle plusvalenze presuppone la natura del bene ceduto e non l’intenzione dell’acquirente, cioè l’ipotizzata attività che il compratore dovrebbe svolgere. Per queste ragioni, le conclusioni del Fisco (risoluzione n. 395/E/2008) non sempre appaiono condivisibili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy