Trasmissione telematica corrispettivi: moratoria di sei mesi sulle sanzioni e procedura web alternativa

Pubblicato il 01 luglio 2019

Moratoria sulle sanzioni di sei mesi per chi da oggi (1° luglio 2019) avrebbe dovuto attivare i registratori telematici per attuare il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Trasmissione telematica corrispettivi, obbligo di legge

Si tratta, nello specifico, degli operatori Iva con volume d'affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, i quali sono tenuti a rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate (articolo 17 del Dl n. 119/2018).

Sempre secondo lo stesso articolo 2 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, l’obbligo sarebbe divenuto generale per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a decorrere dal 1° gennaio 2020, a prescindere dal volume d’affari realizzato.

Trasmissione telematica corrispettivi, moratoria sulle sanzioni

Ma a solo un giorno dall’entrata in vigore del nuovo obbligo, il Decreto crescita convertito in legge (legge 58/2019) e la contemporanea emanazione della circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate hanno previsto una moratoria di sei mesi sulle sanzioni per chi non rispetta il nuovo adempimento, prorogando di fatto il termine iniziale dello stesso.

Pertanto, al fine di tener conto delle effettive difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2 comma 6 del Dlgs 127/2015, è stato così disposto:

  1. secondo la circolare n. 15/E/2019, che i soggetti passivi Iva, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possano assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione rispettando pur sempre i termini ordinari previsti per la liquidazione dell'Iva;

  2. secondo l’articolo 12-quinquies del Dl Crescita n. 34/2019, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possano essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo non si applichino le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In particolare, la suddetta moratoria sulle sanzioni vale per sei mesi in relazione al momento di entrata in vigore dell’obbligo, pertanto:


Tale moratoria opera sia per chi, alla relativa decorrenza dell'obbligo, non ha ancora attivato i registratori telematici sia per coloro che, invece, li hanno attivati.

La moratoria opererà per entrambi i suddetti soggetti a condizione che:

Trasmissione telematica corrispettivi, attiva la procedura web alternativa per l’invio online

Con comunicato stampa del 29 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è pronta la procedura web alternativa ai registratori di cassa telematici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati per ogni operazione effettuata, oltre che di predisporre il documento commerciale da rilasciare al cliente.

La procedura web alternativa, come specificato nella circolare n. 15/E, è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Il nuovo servizio è attivo all'interno dell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso.

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid, oppure dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Dal punto di vista operativo, il soggetto Iva che effettua la cessione o prestazione deve verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento può, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.

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