Trattamento sanitario obbligatorio motivato anche in sede di reclamo

Pubblicato il 09 agosto 2012 I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13916 depositata il 2 agosto 2012, hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa di un uomo che era stato sottoposto, con provvedimento dei giudici di merito, al trattamento sanitario obbligatorio.

Il ricorrente, in particolare, lamentava la violazione degli articoli 34 - 35 della Legge n. 833/1978, in quanto il provvedimento che lo aveva raggiunto non era sufficientemente motivato in merito alla sussistenza dei presupposti per l’imposizione della misura cautelare.
Secondo lo stesso, inoltre, il provvedimento successivamente adottato in sede di reclamo non poteva sopperire quello reclamato e a sanare quindi la totale carenza di motivazione.

Diversa, sul punto, la posizione della Suprema corte la quale, aderendo alle argomentazioni dei giudici di merito, ha sottolineato come la denunciata illegittimità in relazione al preteso vizio di motivazione fosse in realtà insussistente, in quanto, da un lato, gli eventuali limiti di motivazione avrebbero ben potuto essere superati con la motivazione del provvedimento emesso in sede di impugnazione in ragione del carattere interamente devolutivo del giudizio di reclamo; dall’altro, i provvedimenti contestati erano, in realtà, sufficientemente motivati.
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