Trattenimento in servizio nella PA solo con performance ottima o eccellente

Pubblicato il 22 gennaio 2025

Trattenimento in servizio nella pubblica amministrazione solo per chi ha conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente e a totale discrezione dell’amministrazione, ma su consenso dell’interessato.

Sono, in sintesi, le direttrici di azione che muoveranno le PA nel ricorso al trattenimento in servizio del personale dirigenziale e non dirigenziale previsto dalla legge di Bilancio 2025.

Le indicazioni operative sono contenute nella direttiva firmata dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e pubblicata sul sito istituzionale della Funzione Pubblica il 20 gennaio 2025.

Trattenimento in servizio: cosa prevede la legge di Bilancio 2025

L'articolo 1, comma 165, della legge di Bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024) prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di trattenere in servizio il personale oltre il limite massimo di età di 67 anni (da adeguare alla speranza di vita) previsto per la pensione di vecchiaia, ma non oltre il compimento dei 70 anni di età.

La prosecuzione in servizio, possibile nel rispetto del limite quantitativo del 10% delle facoltà assunzionali della PA, è finalizzata anche a garantire lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente risolvibili.

Il personale interessato deve essere individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle suddette esigenze organizzative e del merito.

Ambito di applicazione

Destinatario del trattenimento in servizio è il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni  (articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001).

È invece escluso il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria), delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il trattenimento in servizio è consentito fino al compimento del 70° anno di età e nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali ordinarie disponibili.

La base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10%, evidenzia la direttiva ministeriale, è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie” derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative. 

Finalità e incumulabilità del trattenimento in servizio

Il trattenimento in servizio è finalizzato a garantire attività di tutoraggio e affiancamento ai nuovi assunti e a rispondere a esigenze funzionali non diversamente assolvibili, che richiedono il coinvolgimento del personale con esperienza.

La “nuova” fattispecie di trattenimento in servizio non è cumulabile con le precedenti e ancora vigenti ipotesi di trattenimento in servizio. 

La direttiva riporta l’esempio del personale trattenuto in servizio ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Tale personale non può essere destinatario di un ulteriore trattenimento in servizio in base alle disposizioni della legge di Bilancio 2025.

Valutazione discrezionale della PA

La decisione di trattenere il personale è rimessa esclusivamente alla valutazione delle amministrazioni, che devono considerare, preventivamente, nei propri Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO), sussistenza, “dimensione” e durata delle esigenze funzionali.

Il legislatore non prevede una durata minima. La stessa, si dispone nella direttiva, dovrà essere individuata caso per caso e commisurata all’esigenza, in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni (non inferiore, ad esempio, ad un anno).

Non è prevista una procedura di interpello per il personale interessato.

Requisiti del personale

Il trattenimento in servizio è condizionato:

Il lavoratore non ha alcun diritto al trattenimento in servizio e non è tenuto a presentare richieste di trattenimento in servizio.

Prosecuzione dell’attività lavorativa

Il trattenimento avviene senza soluzione di continuità tra la cessazione del servizio e la prosecuzione dell’attività lavorativa. Pertanto non può essere richiamato in servizio il personale che ha cessato il servizio. 

Il personale individuato per il trattenimento in servizio può essere adibito ad un incarico diverso da quello svolto fino alla data prevista per la cessazione dal servizio, purché in linea con le previsioni di legge.

Conferimento di incarichi dirigenziali:

La direttiva ministeriale ammette, per il personale dirigenziale, la possibilità di confermare o conferire nuovi incarichi anche per una durata inferiore a quella minima triennale prevista dall’articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatti salivi i limiti vigenti di durata massima del contratto.

Innalzamento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo

Dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo è elevato a 67 anni (articolo 1, comma 162, lettera b, della legge n. 207/2024).

La direttiva ministeriale fa presente a tal proposito che restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età.

Nulla osta per personale in comando o distacco

In caso di trattenimento in servizio di personale in comando o distacco presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza, il trattenimento richiede, oltre al consenso dell’interessato, il preventivo nulla osta dell’amministrazione di provenienza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy