Tribunale di Chieti: limiti al reato di falso ideologico

Pubblicato il 15 dicembre 2009

Non ricorre il reato di falsità ideologica, art. 483, c.p., nel caso in cui si fornisce una dichiarazione falsa in modo inconsapevole. Il Tribunale di Chieti, nella sentenza n. 384 del 2009, ha così disposto l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, di un docente precario che al momento di firmare l’atto di assunzione aveva dichiarato di non trovarsi in situazioni tali da far sussistere l’incompatibilità, pur essendo egli titolare di un’impresa individuale, come successivamente accertato.

Il giudice monocratico ha rilevato che nel modulo compilato e firmato dal docente non venivano indicate le condizioni e le qualità personali in presenza delle quali si sarebbe verificata l’incompatibilità a ricoprire l’incarico di docente. L’imputato, pertanto non aveva reso una dichiarazione veritiera di un fatto storico, ma solo una semplice valutazione di merito.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy