Truffa per chi ingenera nella vittima un timore, simulando protezione

Pubblicato il 28 aprile 2015 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 17655 del 27 aprile 2015 - integra il reato di truffa aggravata, e non quello di concussione, la condotta realizzata congiuntamente da due autori, uno dei quali un carabiniere, al fine di indurre la parte lesa, con l'inganno e la specifica simulazione di situazioni pericolose, a fidarsi di loro per una più pregnante azione di controllo, così ottenendo l'ingiusto profitto della riscossione delle somme richieste, in virtù di tale rapporto di fiducia, a compenso delle attenzioni simulate.

Nella specie, i due imputati avevano volontariamente ingenerato nella vittima un timore per l'incolumità propria e della propria famiglia, timore funzionale a simulare un intervento diretto ed efficiente a tutela della sua incolumità e al fine di ottenere, quale corrispettivo, un sostegno economico.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy