Truffa per falso avvocato

Pubblicato il 20 settembre 2016

Integra reato di truffa, e non di esercizio abusivo della professione, la condotta di colui che, fingendosi avvocato, si fa consegnare una somma di denaro per condurre degli accertamenti presso Equitalia.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, parzialmente accogliendo il ricorso di un “falso avvocato” condannato, in appello, per esercizio abusivo della professione e tentata truffa.

Esercizio abusivo Con atti tipici 

Quanto alla configurabilità del reato di esercizio abusivo, la Corte ribadisce che esso è volto alla tutela dell’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti requisiti di probità e competenza tecnica, siano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità richieste dalla legge,

Ne deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti “propri” o “tipici” delle suddette professioni, in quanto ad esse riservati in via esclusiva. Non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio professionale, difettino di tipicità nel senso sopra indicato, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato.

Sicché nel caso di specie, prosegue il Collegio, il ricorrente poneva in essere atti carenti di detto requisito di tipicità, non potendo lo stesso ravvisarsi nella firma di una delega per acquisire documenti contabili presso Equitalia, trattandosi di attività praticabile da chiunque.

Nessun dubbio invece – conclude la Corte con sentenza n. 38752 del 19 settembre 2016 – quanto alla configurabilità del reato di truffa, in quanto la prospettazione del titolo di avvocato, invero inesistente, ha costituito il motivo per cui il “cliente” si determinava a consegnare una somma di denaro come acconto dei maggior onorari, per assicurarsi il buon esito delle verifiche presso Equitalia. 

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