Trust svizzero e norma antielusiva: i paletti del Fisco

Pubblicato il 26 gennaio 2026

Con la risposta n. 17 del 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di trust esteri, interposizione fiscale e applicazione della disposizione antielusiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

L’articolo 16, comma 1, della legge n. 383/2001 prevede che, qualora il beneficiario di una donazione o di altra liberalità avente ad oggetto valori mobiliari ceda tali beni entro cinque anni, la plusvalenza sia tassata come se la donazione non fosse mai avvenuta.

La norma ha natura antielusiva ed è finalizzata a evitare l’uso strumentale delle liberalità per ridurre l’imposizione sulle plusvalenze finanziarie, disciplinate dall’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Oggetto dell’istanza: cessione della nuda proprietà, trust, disapplicazione

L’istanza di interpello riguarda un trust svizzero, istituito da una madre residente in Italia, nel quale erano confluite le quote di una S.r.l. italiana. Beneficiari del trust erano i figli, uno residente in Svizzera e uno residente in Italia.

Successivamente, il trust ha distribuito la nuda proprietà delle partecipazioni ai beneficiari ed è stato estinto. I beneficiari stanno valutando la cessione delle quote a un soggetto terzo.

Il contribuente ha chiesto, tra l’altro:

Cessione della nuda proprietà

La cessione della nuda proprietà consiste nel trasferimento del diritto di proprietà spogliato del diritto di usufrutto, che rimane in capo a un altro soggetto fino alla sua estinzione (di regola per morte dell’usufruttuario o per rinuncia).

Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione della nuda proprietà:

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 17/2026, la cessione della nuda proprietà di quote di S.r.l. rientra anche nell’ambito della norma antielusiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 383/2001, con conseguente rilevanza del quinquennio in caso di precedente donazione o liberalità.

In presenza di strutture complesse (come trust o interposizioni soggettive), l’Amministrazione finanziaria valuta con attenzione la sostanza economica dell’operazione, al fine di contrastare eventuali finalità elusive.

Qualificazione del trust come soggetto interposto

La qualificazione del trust come soggetto interposto si fonda sul principio secondo cui, ai fini fiscali, rileva la sostanza economica dell’operazione e non la sola forma giuridica adottata. Un trust è considerato fiscalmente interposto quando non realizza un effettivo trasferimento della titolarità sostanziale dei beni dal disponente al trustee.

Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, richiamata anche nella risposta n. 17 del 23 gennaio 2026, l’interposizione si configura in presenza di uno o più dei seguenti elementi:

In tali ipotesi, il trust non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo d’imposta.

Nel caso oggetto della risposta n. 17/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trust fosse interposto ab origine rispetto alla madre disponente, in quanto:

Per questo motivo, l’attribuzione delle quote al trust non ha prodotto effetti fiscali autonomi, e il trust è stato considerato trasparente rispetto alla disponente.

La qualificazione del trust come soggetto interposto comporta che:

Decorrenza del quinquennio: individuazione del dies a quo

In presenza di un trust interposto, il quinquennio rilevante ai fini dell’articolo 16 della legge n. 383/2001 non decorre dalla data di conferimento delle partecipazioni nel trust (2020), bensì dalla data in cui è avvenuto il trasferimento formale della nuda proprietà ai beneficiari (2022).

Questo passaggio è particolarmente rilevante in chiave operativa, poiché incide direttamente sulla tassazione della futura cessione delle quote.

Esclusione della disapplicazione della norma antielusiva

Con la risposta n. 17/2026, l’Agenzia delle Entrate esclude in modo espresso la possibilità di disapplicare la disposizione antielusiva di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel caso sottoposto a interpello.

L’Amministrazione finanziaria ribadisce che l’articolo 16 della legge n. 383/2001 ha una funzione antielusiva tipizzata, volta a contrastare l’utilizzo delle donazioni o liberalità come strumento per ridurre l’imposizione sulle plusvalenze finanziarie mediante trasferimenti infracinquennali.

In tale contesto, la norma opera automaticamente al ricorrere dei presupposti oggettivi e temporali, senza richiedere una valutazione discrezionale sull’esistenza di un vantaggio fiscale concreto nel singolo caso.

L’Agenzia delle Entrate non condivide le argomentazioni del contribuente fondate su:

Secondo l’Amministrazione, tali elementi non rilevano ai fini della disapplicazione, in quanto la disposizione è stata introdotta per prevenire in via generale schemi potenzialmente elusivi, prescindendo dall’analisi del singolo beneficio economico conseguito.

Rilevanza dell’interposizione del trust

Un ulteriore profilo decisivo è rappresentato dalla qualificazione del trust come soggetto interposto.

L’interposizione del trust estero, unitamente alla successiva attribuzione delle partecipazioni ai beneficiari in esenzione da imposta di donazione, è ritenuta dall’Agenzia una fattispecie coerente con il rischio elusivo che la norma intende neutralizzare.

Per questo motivo, l’Amministrazione ritiene che l’operazione non possa essere sottratta all’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 383/2001.

L’esclusione della disapplicazione comporta che:

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