Con il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025 è stato emanato il nuovo Testo unico sulle norme relative all’imposta di registro e ad altri tributi indiretti, frutto della delega fiscale prevista dall’articolo 21 della legge n. 111/2023 (“Principi e criteri direttivi per la riorganizzazione del sistema tributario attraverso la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”). Tale legge ha affidato al Governo il compito di predisporre uno o più decreti legislativi per riordinare in modo organico la normativa fiscale.
Tra le principali novità si segnalano: regole più chiare per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, precisazioni sulla deducibilità dei debiti del defunto, l’eliminazione di riferimenti ormai obsoleti a carta bollata, marche da bollo e bolli a punzone, oltre alla cancellazione dei vaglia cambiari.
All’articolo 79 è stato introdotto un richiamo all’allegato 1, parte I, che prevede l’applicazione in misura fissa (50 euro) delle imposte ipotecarie e catastali in luogo dell’aliquota proporzionale. Inoltre, l’articolo 86 disciplina i libri fondiari e ribadisce che, nei territori in cui vige il sistema tavolare, gli atti destinati a cancellare diritti di usufrutto, uso o abitazione intestati a persone decedute non sono soggetti a imposta ipotecaria.
Nell’Allegato 2, relativo alla tariffa, è stato inserito il principio già previsto dalla legge n. 342/2000: per gli acquisti di abitazioni con i requisiti “prima casa” le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200 euro. Altri adeguamenti hanno eliminato vecchi riferimenti urbanistici e introdotto note di coordinamento con le norme sull’imposta di registro.
L’articolo 107 recepisce le modifiche introdotte dal Dlgs n. 139/2024 e chiarisce i criteri di deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi, specificando le condizioni in cui essi possono essere detratti. L’articolo 110 introduce un limite alle imposte ipotecarie e catastali dovute sui terreni agricoli e montani ereditati: esse non possono superare il valore imponibile degli stessi terreni.
L’articolo 112 semplifica inoltre le modalità di predisposizione e invio della dichiarazione di successione.
L’articolo 142 aggiorna l’articolo 4 del Dpr n. 642/1972, eliminando i richiami a strumenti superati (carta bollata, marche da bollo, bolli a punzone) e stabilendo che l’assolvimento avvenga tramite contrassegno telematico, introdotto dalle riforme del 2004 e 2006.
Infine, l’articolo 159, comma 3, recepisce quanto stabilito dalla legge n. 178/2020: per le fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio, il fornitore del bene o servizio resta responsabile in solido anche se il documento è emesso da un terzo per suo conto.
All’articolo 2 dell’allegato 3, relativo alla tariffa dell’imposta di bollo, è stata introdotta la nota 5, con la quale vengono incluse tra gli atti soggetti all’imposta fissa di 16 euro anche le dichiarazioni di conformità previste dall’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 285/1992, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 280, della legge n. 311/2004.
Dall’articolo 8 della tariffa sono stati eliminati i richiami ai vaglia cambiari e alle fedi di deposito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ormai non più attuali.
Con riferimento alla tabella degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, si segnala che:
L’articolo 19 è stato integrato con il comma 6, che recepisce quanto previsto dall’articolo 66, comma 5, del Dl n. 331/1993: la disciplina sull’imposta di bollo per fatture e documenti relativi a operazioni di import/export viene estesa anche alle operazioni intracomunitarie.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, l’articolo 173 introduce il comma 3, che recepisce l’articolo 1, comma 907, della legge n. 208/2015: le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (Ppc) si applicano anche al coniuge e ai parenti in linea retta che convivono e siano già proprietari di terreni agricoli, se uno dei soggetti ha i requisiti previsti.
All’articolo 175, in materia di contratti per il personale imbarcato, è stato recepito quanto disposto dall’articolo 15 della Tabella, allegato 1, del Testo unico, che richiama l’articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 139/2024: non è più richiesto l’obbligo di registrazione per i contratti di arruolamento previsti dal Dl n. 564/1994. Per coerenza normativa, è stata quindi soppressa la frase finale che faceva riferimento alla registrazione obbligatoria anche per gli atti redatti in forma pubblica.
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