Tutela a doppia via

Pubblicato il 21 novembre 2008

La Corte costituzionale, con una sentenza depositata ieri, la n. 376, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata in ordine al combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge finanziaria 2004, e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, secondo cui hanno diritto ai benefici previdenziali, con un coefficiente di calcolo inferiore, i lavoratori esposti all'amianto che non hanno fatto domanda amministrativa prima del 2003 o che, prima di quell'anno, non erano già titolari di altro trattamento. Secondo la Consulta non verrebbe a determinarsi alcuna disparità di trattamento fra questi lavoratori poiché “va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità - salvo il limite della palese irragionevolezza - nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale”.

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