Tutela dei marchi in Ue: richiesta con identificazione chiara

Pubblicato il 20 giugno 2012 Secondo la Corte di Giustizia – causa C-307/10, sentenza del 19 giugno 2012 – la giusta interpretazione della Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento dei marchi in materia d'impresa, richiede che i prodotti o i servizi per i quali si avanza richiesta di tutela del marchio devono essere identificati “con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio”.

In particolare – si legge nelle conclusioni della decisione – nella richiesta di un marchio nazionale con cui vengano utilizzate tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, deve essere precisato se “la domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi”; devono essere chiari, quindi, gli elementi di distinzione.
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