Tutele per i lavoratori fragili solo se la patologia rientra nell’elenco ministeriale

Pubblicato il 01 luglio 2022

Con il messaggio 30 giugno 2022, n. 2622, l’Istituto Previdenziale interviene in merito alla tutela per i lavoratori con disabilità o affetti da gravi patologie relativamente al riconoscimento delle prestazioni previste dal comma 2, art. 26, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Come precisato dal precedente messaggio INPS 24 marzo 2022, n. 1349, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, debitamente certificata, era stato equiparato al ricovero ospedaliero, con conseguente erogazione della misura previdenziale in favore ai soggetti aventi diritto alla tutela della malattia.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, la predetta tutela è stata prorogata al 30 giugno 2022, prevedendo, altresì, la modifica dei criteri utili all’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto.

In tal senso, la proroga è riconosciuta soltanto ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale, il soggetto beneficiario dovrà essere in possesso:

Con riferimento al periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, l’Istituto Previdenziale riconoscerà la tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia – previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali – esclusivamente alle categorie individuate dal suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.

Sarà cura dell’Inps procedere al monitoraggio del limite di spesa per l’attuazione della proroga della tutela, sulla base delle risorse stanziate, pari a 3,7 milioni di euro.

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