Udienza prefallimentare entro 45 giorni dal deposito del ricorso e notifiche via Pec

Pubblicato il 02 gennaio 2014 Sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2014 le modifiche introdotte dal Decreto legge n. 179/2012 (Decreto sviluppo bis) convertito dalla Legge n. 221/2012, all'articolo 15, comma 3, della Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942).

La nuova disposizione prevede che il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della Cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione viene trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Si segnala, altresì, che, ai sensi della citata modifica, per quanto riguarda l'udienza prefallimentare, la stessa deve essere fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Superbonus 2025 ONLUS: chiarimenti su sconto in fattura, cessione credito e aliquota al 65%

17/09/2025

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

Scarso rendimento e sospetto illecito: controlli legittimi, sì al licenziamento

17/09/2025

Bonus edilizi e cessione del credito, le nuove regole dal 29 maggio 2024

16/09/2025

Carbon washing: le nuove linee guida CNDCEC-FNC per imprese e commercialisti

16/09/2025

Mobilità dipendenti pubblici e trattamento di fine servizio: cosa c'è da sapere

16/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy