Ue: part-time senza lacci

Pubblicato il 09 maggio 2008

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 61/2000 impone alle imprese la notifica alle autorità di una copia di ciascun contratto di lavoro a tempo parziale. La Corte di giustizia delle Comunità europee – cause C 55/07 e C 56/07/2008 – dichiara incompatibile con l’ordinamento comunitario la succitata norma, che prevede altresì un termine massimo di 30 giorni dalla stipulazione del contratto entro cui eseguire la relativa comunicazione.

I giudici Ue ritengono che quest’imposizione – la cui inosservanza comportava (poiché l’obbligo è stato abrogato dal dlgs 27/2003, sebbene vengano ancora applicate dall’Ispettorato del lavoro sanzioni amministrative ad una società colpevole di non aver trasmesso la notifica di una serie di contratti a tempo) anche una sanzione amministrativa di 15,00 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo - introduca un ostacolo amministrativo in grado di limitare la possibilità di lavoro a tempo parziale nel senso indicato dalla clausola 5, n. 1, lettera a), dell’accordo quadro.

La formalità amministrativa e il regime di sanzioni a carico del datore contribuiscono a dissuadere i datori dal ricorrere al lavoro a tempo parziale. La dichiarazione di incompatibilità con le regole europee in cui è incappata la norma nazionale comporta la nullità della norma.

I consulenti del lavoro si chiedono come reagirà l’ordinamento italiano, date le innumerevoli sanzioni riscosse infondatamente dal Ministero.

E, in materia di contratti di collaborazione, la categoria avverte della imminente partenza delle ispezioni del Lavoro e degli enti previdenziali. Accordi aziendali per la stabilizzazione saranno possibili entro il 30 settembre 2008, in riferimento a qualsiasi contratto di lavoro subordinato, purché di durata inferiore a 24 mesi. L’autore rimanda alla circolare Inps n. 49/08 e del Lavoro n. 8/08, intervenute a seguito della riapertura dei termini come disposta dalla legge 31/08.

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