È ufficiale lo stop della rata Imu sulla prima casa. Il gruppo D guadagna i codici

Pubblicato il 22 maggio 2013 Il Dl n. 54 del 21 maggio 2013 è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 117 del 21 maggio 2013. Decreta il congelamento della prima rata dell’Imu sull’abitazione principale fino al 16 settembre 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares.

Il decreto reca anche il rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, la proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e l’eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Nel primo articolo si legge che il riordino potrebbe interessare l’introduzione della deducibilità dell’Imu delle imprese relativamente agli immobili utilizzati per attività produttive.

La sospensione della prima rata 2013 riguarda:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto Dpr 616/1977;

- terreni agricoli e fabbricati rurali ex articolo 13, commi 4, 5 e 8, del Dl 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L 214/2011 e successive modificazioni.

Intanto, con la risoluzione n. 33 del 21 maggio 2013, l’agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo da utilizzare per il versamento, con F24 e F24 enti pubblici, dell’Imu per gli immobili ad uso produttivo (industriali e rurali) del gruppo catastale D:

- 3925 – Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato;

- 3930 - Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune;

- 359E - Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato;

- 360E - Imu per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune.

I codici tributo 3925 e 359E sono utilizzabili anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo D. In caso di ravvedimento il pagamento di sanzioni ed interessi è contestuale.
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