Ulteriori chiarimenti circa la disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa

Pubblicato il 25 novembre 2010 Con la circolare n. 148 del 24 novembre 2010, l’Inps integra quanto già affermato nel precedente documento di prassi n. 106/2010, al fine di garantire l’uniformità dei comportamenti per la gestione delle domande di rateazione dei crediti in fase amministrativa.

Le modifiche alla disciplina delle rateazioni si applicano alle domande presentate a partire dal 3 agosto 2010. Tale data, dunque, funge da spartiacque tra la vecchia e la nuova gestione. Di conseguenza, il contribuente che era già stato ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, se presenta, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà ottenere l’accoglimento della nuova dilazione in quanto la stessa, essendo presentata successivamente alla predetta data, è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni. Ovviamente, fermo restando il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti.

In seguito alle modifiche intervenute nella disciplina della rateizzazione, l’Inps ricorda che il contribuente per ottenere la dilazione dei propri debiti dovrà presentare apposita domanda e – ai fini dell’istruttoria – dovrà essere accertata la circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda. La presenza di eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente agente della riscossione per i quali, in precedenza o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto.

L’Inps, inoltre, precisa anche che l’accoglimento della domanda di rateazione amministrativa della posizione debitoria del datore di lavoro non è subordinato al preventivo versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori. Tuttavia, se il datore di lavoro si è visto accogliere una domanda di rateazione relativa all'intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano alla denuncia non è considerata causa ostativa al rilascio del documento unico regolarità contributiva (Durc).
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