Un forfait revoca il fermo

Pubblicato il 17 marzo 2008 Con il Testo Unico approvato lo scorso 7 marzo dal Consiglio dei ministri sono state varate misure non solo in tema di sicurezza, ma anche per contrastare il lavoro irregolare. In particolare, l’accento è stato posto sulla possibilità di sospendere l’attività imprenditoriale (art. 14) e, soprattutto, sul fatto che tale possibilità - già prevista per l’edilizia dal decreto Bersani – è oggi estendibile a ogni settore di attività per violazioni che riguardano l’orario di lavoro, lavoro nero, igiene e sicurezza dei lavoratori. Si tratta di una misura severa e per le aziende che si trovano in difetto di sanatoria addirittura definitiva. Viceversa, gli effetti del blocco potranno essere solo momentanei nel caso in cui questi vengano impugnati con il nuovo ricorso amministrativo e la decisione non giunga entro quindici giorni. A giudicare saranno chiamate le sedi regionali del ministero del Lavoro e i presidenti delle Giunte regionali. Fin quando, però, non entrerà in vigore il Testo Unico, i “fermi” disposti dagli ispettori rimangono efficaci, nella sostanza, senza limiti temporali. E’ stato fissato in 2.500 euro l’importo della somma aggiuntiva da pagare per ottenere la revoca del fermo e permettere la regolarizzazione dell’azienda. Tale somma, però, non cancella tutti gli illeciti: il Testo Unico mantiene invariata la previsione dell’applicazione delle ulteriori sanzioni penali, civili e amministrative dovute per la commissione di ogni illecito di lavoro e sicurezza. Più grave diventa la posizione del datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione: in tal caso, infatti, il reato verrà punito con la pena più grave che consiste nell’arresto fino a sei mesi.
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