Il comma 772 dell’unico articolo della legge Finanziaria per il 2007 dispone che dal primo giorno dell’anno che viene, per i cosiddetti lavoratori parasubordinati sia diversificata l’aliquota dovuta all’Inps e quella di computo ai fini delle prestazioni previdenziali, secondo lo schema che segue:
- soggetti non assicurati obbligatoriamente, né titolari di pensione diretta, per i quali le attuali disposizioni prevedono lo stesso sviluppo della contribuzione pensionistica dovuta dai commercianti (0,20% l’anno in più sino al traguardo del 20%): l’aliquota passa dal 17,70% del 2006 al 23%;
- assicurati obbligatoriamente e titolari di pensione indiretta o reversibilità: l’aliquota passa dal 10 al 16%;
- titolari di pensione diretta: l’aliquota passa dal 15 al 16%.
Sostanzialmente, il lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio corrisponde un contributo del 23,50% (di cui 7,83% a suo carico e 15,67% del committente); viceversa, il lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio corrisponde un contributo del 16%.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".