Una stretta sulle teste di legno

Pubblicato il 26 maggio 2009
La quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 21581 del 25 maggio 2009, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Roma contro l'assoluzione pronunciata dai giudici di merito in favore di un amministratore di una società che, pur avendo la carica formale di presidente, non aveva partecipato alla gestione dell'azienda. I vertici di questa società, in particolare, avevano acquistato dei costosissimi servizi di comunicazione facendo indebitare l'impresa tanto da portarla al fallimento. Gli stessi, inoltre, prima del dissesto, avevano trasferito la sede legale all'estero. “In relazione alla figura della testa di legno” si legge nella sentenza “per quanto la previsione di cui all'art. 2381 c.c. - introdotta con il d.lgs. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2392 c.c. - riduca gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40 c.p., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori di prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede a impedire, posto che a tal riguardo l'art. 2932 c.c., nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 c.c., risulta immutato”. Spetterà ora ai giudici romani rivalutare le prove nei confronti di questo amministratore privo di delega.
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