Una tantum tassata nel Paese d’Origine

Pubblicato il 18 febbraio 2009 Un italiano residente in Germania, titolare di una pensione Inps e di una pensione integrativa erogata da un Fondo residente nel territorio nazionale, si rivolge al Fisco per sapere qual è lo Stato titolare della potestà impositiva nel caso in cui decida di capitalizzare la prestazione pensionistica integrativa. In virtù dell’articolo 18 della convenzione contro la doppia tassazione, le suddette prestazioni vengono assoggettate a tassazione nella Repubblica tedesca, in quanto assimilate a redditi di pensione. L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 40/E/2009, invece, sottolinea che alle prestazioni di previdenza integrativa corrisposte in un’unica soluzione non è applicabile l’articolo 18 della citata convenzione, che appunto riguarda esclusivamente i redditi da pensione. L’indennità corrisposta a un non residente in un’unica soluzione è, invece, assimilabile a reddito da lavoro dipendente in ragione del collegamento esistente con il datore di lavoro e con l’attività lavorativa svolta. Di conseguenza, si applica l’articolo 15 della convenzione, che prevede la tassazione concorrente dei redditi da lavoro dipendente, cioè prima nel Paese in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa e poi in quello di residenza. Comunque, per evitare la doppia imposizione viene riconosciuto un credito d’imposta per le tasse pagate nel primo Stato.
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