Unico con ricalcolo

Pubblicato il 28 maggio 2007

Nella pagina dedicata all’analisi degli adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti dalla prospettiva dei professionisti, viene evidenziata la tecnica legislativa messa in atto da qualche tempo che da un lato definisce la decorrenza di novità normative e dall’altro ne definisce un’altra per il calcolo degli acconti dovuti ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap. La conseguenza di questa prassi ricade sui professionisti per le complicazioni nella fase di calcolo degli acconti, come nel calcolo degli acconti Irap, in quello della deducibilità dei costi di acquisto e di impiego delle auto, o in quello dei costi di telefonia. Tali difficoltà si sommano a quelle di recente affrontate dai professionisti tributari per il corretto calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2006, poiché in base all’articolo 36, comma 34, del Dl 223/06, i soggetti Ires hanno dovuto immaginare quale effetto sul reddito si sarebbe avuto se le modifiche della manovra Prodi fossero entrate in vigore già nel periodo d’imposta 2005, al fine di rideterminare, a novembre 2006, l’acconto dovuto per il 2006 ma sulla base delle nuove regole e senza il supporto dei commenti alle modifiche dell’agenzia delle Entrate che li hanno forniti nel 2007. Altro che semplificazioni della disciplina tributaria il legislatore negli ultimi anni ha privilegiato l’esigenza di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale con un forte incremento dei costi di gestione della fiscalità.

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