Unioni civili e convivenze di fatto Conseguenze su permessi e congedi

Pubblicato il 28 febbraio 2017

A seguito della Legge n.76/2016, che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 relativa alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992, l’INPS ha emanato una circolare con cui ha analizzato gli effetti prodotti sulla fruizione, ai fini dell’assistenza a portatori di handicap in condizione di gravità, di:

Permessi ex lege n. 104/1992

I tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il disabile grave possono adesso essere fruiti:

Tuttavia, si sottolinea che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità.

Congedo straordinario

Il congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, commi 5 e segg, D.Lgs. n. 151/2001, può adesso essere fruito in ordine da:

Domanda

Per il momento – sottolinea la circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017 - gli uniti civilmente, per beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario, ed i conviventi di fatto, per beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92, possono presentare la domanda all’INPS, in modalità cartacea utilizzando i modelli SR08 ed SR64, inviandola tramite PEC o con mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).

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