Uso promiscuo, leasing favorito

Pubblicato il 26 gennaio 2007

296/06 (Finanziaria 2007) regolando la nuova disciplina degli immobili acquisiti in leasing e adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale familiare, l’ha resa più conveniente rispetto al passato, anche se però non l’ha posta al riparo da alcuni dubbi interpretativi. Con la suddetta legge è venuta meno l’equiparazione di trattamento con gli immobili in leasing, per i quali è adesso deducibile il 50% del canone (compresa la quota relativa agli interessi), sempre a condizione che il contribuente non disponga nello stesso Comune di un altro immobile adibito solo all’esercizio dell’arte o della professione. E’ stato cioè cancellato il principio di equivalenza tra l’acquisizione del bene in proprietà e l’acquisizione attraverso un contratto di leasing, per le quali era stabilito in precedenza lo stesso trattamento fiscale (deduzione del 50% della rendita).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy