Utili a sovranità limitata

Pubblicato il 25 maggio 2007

di Giustizia della Comunità europea, con la sentenza del 24 maggio scorso, ha chiarito che una legislazione nazionale che discrimini tra tassazione dei dividendi interni percepiti da persone fisiche e dividendi provenienti da un altro Stato, non appartenente alla Comunità europea, non viola la libertà di stabilimento né la libera circolazione dei capitali. La sentenza è stata pronunciata in ordine al procedimento C-157/05, inerente l’apparente contrasto con i principi comunitari della normativa austriaca la quale prevede, appunto, che i dividendi percepiti da persone fisiche residenti sono assoggettati all’aliquota ridotta alla metà di quella ordinaria, se provenienti da società a loro volta residenti in Austria. Per le persone fisiche austriache socie di società extraeuropee, i dividendi percepiti sono invece assoggettati ad aliquota intera. Secondo al caso di specie non è applicabile né l’articolo 56 Ce, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitale anche tra gli Stati membri e i Paesi terzi, né l’articolo 43 Ce che garantisce la libertà di stabilimento.

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