Utili a sovranità limitata

Pubblicato il 25 maggio 2007

di Giustizia della Comunità europea, con la sentenza del 24 maggio scorso, ha chiarito che una legislazione nazionale che discrimini tra tassazione dei dividendi interni percepiti da persone fisiche e dividendi provenienti da un altro Stato, non appartenente alla Comunità europea, non viola la libertà di stabilimento né la libera circolazione dei capitali. La sentenza è stata pronunciata in ordine al procedimento C-157/05, inerente l’apparente contrasto con i principi comunitari della normativa austriaca la quale prevede, appunto, che i dividendi percepiti da persone fisiche residenti sono assoggettati all’aliquota ridotta alla metà di quella ordinaria, se provenienti da società a loro volta residenti in Austria. Per le persone fisiche austriache socie di società extraeuropee, i dividendi percepiti sono invece assoggettati ad aliquota intera. Secondo al caso di specie non è applicabile né l’articolo 56 Ce, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitale anche tra gli Stati membri e i Paesi terzi, né l’articolo 43 Ce che garantisce la libertà di stabilimento.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy